Il codice appalti va sospeso per le opere del Pnrr perché c’è il rischio di vanificare gli obiettivi del Recovery plan.
E’ sufficiente utilizzare le direttive europee del 2014, integrate per le parti non «autoapplicative»; nel medio periodo il codice appalti va profondamente rivisto in ottica semplificatoria e di sburocratizzazione. E’ questo il monito lanciato dal presidente dell’Autorità garante della concorrenza e del mercato, Roberto Rustichelli, nel corso della relazione annuale dell’Authority. Sul banco degli imputati è finito (nuovamente, dopo la presa di posizione dell’Agcm dei mesi scorsi) il codice appalti, ritenuto fonte di rischio per il raggiungimento degli obiettivi del Piano nazionale di ripresa e resilienza, nonostante sia da poco stata emanata la legge 108 con nuove norme di semplificazioni e snellimento, peraltro a sua volta oggetto di critiche per l’allentamento dei presidi di trasparenza e concorrenza, come ha recentemente sottolineato l’Ance in merito alla pubblicità delle procedure negioziate.
Nella relazione si punta l’attenzione sulla «complessità della disciplina contenuta nel Codice dei contratti pubblici» e sulla sua farraginosità che possono essere di forte ostacolo alla ripresa, così come un problema rilevante potrebbe essere quello dei rischi corruttivi connessi all’utilizzo di procedure complesse.
La ricetta dell’Autorità è innanzitutto quella di un intervento immediato per «introdurre una disciplina speciale riservata esclusivamente alle procedure all’utilizzo dei fondi europei del Next Generation Eu». Evidentemente non è bastato il decreto semplificazioni n. 77/21 convertito nella legge 108/21 che ha già innalzato le soglie per gli affidamenti diretti e previsto accelerazioni procedurali, commissari straordinari e deroghe al codice appalti.
Per l’Autorità garante della concorrenza e del mercato occorre intervenire direttamente «prevedendo l’applicazione delle sole norme contenute nelle direttive europee in materia di gare pubbliche del 2014, con le dovute integrazioni solo laddove le disposizioni europee non siano immediatamente self-executing». (Italia Oggi)
