Il 2 novembre scade il termine per poter mantenere il beneficio del piano di dilazione. Che cosa si deve fare? Pagare, entro il 2 novembre, tutte le mensilità per restare sotto le 18 mensilità arretrate.
La riscossione delle cartelle rateizzate ante Covid riparte il prossimo 2 novembre. La scadenza ex lege è fissata per il 31 ottobre ma cadendo di giorno festivo così come il 1 novembre, si salta direttamente a martedì 2. Per non decadere dai piani di dilazione, i contribuenti che hanno usufruito del periodo di sospensione dei pagamenti (8 marzo 2020-31 agosto 2021), non dovranno versare necessariamente tutte e 18 le rate arretrate ma almeno una de lle pregresse oltre a quelle ordinariamente in scadenza nei mesi di settembre e ottobre 2021. Questo per due disposizioni introdotte dall’art. 3 del dl 146/2021 (decreto fiscale) che modificano il precedente impianto normativo delle sospensioni Covid (a rt. 68, dl 18/2020- decreto Cura Italia). La prima è di fatto un ripescaggio dei debitori con piani di dilazione in essere che, al 30 settembre scorso, il giorno in cui avrebbero dovuto pagare in unica soluzione almeno 9 rate arretrate sospese oltre quella in corso per incappare nella decadenza dalla rateizzazione, non sono riusciti a rispettare tale termine.
I soggetti indicati, grazie alle novazioni del dl fiscale, sono riammessi nei piani di dilazioni a patto però che regolarizzino la propria posizione entro il 31 ottobre. Come evidenziato però anche sul sito di Entrate-Riscossione il termine di pagamento effettivo slitta al 2 novembre: ai sensi dell’art. 7, c.1, lett. h), dl 70/2011 i versamenti e gli adempimenti, anche se solo telematici, previsti da norme riguardanti l’amministrazione economico-finanziaria che scadono il sabato o in un giorno festivo sono sempre rinviati al primo giorno lavorativo successivo. La seconda disposizione prevede invece che la regolarizzazione dei piani, come anticipato, non dovrà essere necessariamente integrale.
Il comma 1 dell’art. 3 in commento infatti concede ai soli contribuenti con piani di dilazione in essere alla data dell’8 marzo 2020, la cosiddetta «decadenza lunghissima» ovvero si perdono i benefici della dilazione solo con il mancato pagamento di 18 rate (invece delle 10 precedenti) anche non consecutive. Su questo è chiaro anche quanto indicato nella relazione tecnica allegata al dl in cui viene ribadito che contribuenti in arretrato con i pagamenti delle rate in scadenza prima dell’inizio della sospensione e che hanno poi sospeso i successivi tutti pagamenti mensili in scadenza durante il periodo di sospensione (n. 18 rate) dovranno corrispondere entro il 2 novembre almeno una rata oltre a quelle ordinariamente in scadenza nel mese di settembre e ottobre 2021 per non decadere.
Va ricordato che il periodo di sospensione decorre dal 21 febbraio 2020 per i soggetti con residenza, sede legale o operativa nei comuni della cosiddetta «zona rossa» (all. 1, dpcm 1/3/2020) che si trovano in alcuni casi con 19 rate arretrate da saldare. Gli effetti delle decadenza lunghissima a 18 rate sono validi unicamente per i soggetti con piani di dilazione in essere all’8 marzo. Per i soggetti con rateizzazioni concesse dopo l’8 marzo 2020 e per quelle riferite a richieste presentate fino al 31 dicembre 2021, come indicato anche nelle faq sul dl fiscale di Entrate-Riscossione, la relativa decadenza si determina nel caso di mancato pagamento di 10 rate (la c.d. decadenza maggiorata).
