Buone notizie per cittadini e imprese a partire dal nuovo anno. Col decreto legge Milleproroghe (n. 198/2022, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 303 del 29/12/2022) il legislatore è intervenuto vietando fino al 30 giugno 2023 alle imprese fornitrici di energia elettrica e gas naturale di modificare unilateralmente le condizioni generali del contratto.
Al contempo, la legge di bilancio per il 2023 ha prorogato per tutto il prossimo anno l’applicazione della disciplina transitoria e delle ulteriori misure per il contrasto agli effetti della crisi ucraina previste per il Fondo di Garanzia, rifinanziando lo strumento gestito da Mediocredito Centrale con ulteriori 720 milioni di euro.
Andiamo con ordine.
Lo stop agli aumenti delle bollette mediante sospensione delle modifiche unilaterali dei contratti, prevista dal Milleproroghe, nei fatti fa slittare di due mesi il termine di applicazione della norma in tal senso, contenuta nel decreto «Aiuti bis» (n. 115/2022); il congelamento non si applica però a tutte quelle clausole che consentono l’aggiornamento delle condizioni economiche contrattuali alla scadenza delle stesse, nel rispetto dei termini di preavviso e fermo restando il diritto di recesso della controparte. Quest’ultima precisazione è stata inserita nel Milleproroghe per tutelare le imprese fornitrici, che a fronte di aumenti di prezzo del gas naturale «di quasi 7 volte rispetto alla media degli ultimi anni», sarebbero costrette a «vendere energia per i prossimi mesi a un prezzo significativamente inferiore a quello d’acquisto», spiega in una nota il dicastero della sicurezza energetica.
Quanto alla proroga dell’ombrello del Fondo di garanzia per il contrasto agli effetti della crisi ucraina, tra i provvedimenti confermati per tutto il 2023 si segnalano:
- l’importo massimo garantito per singola impresa beneficiaria pari a 5 milioni di euro;
- l’ammissibilità delle imprese beneficiarie rientranti nella fascia 5 del modello di valutazione del Fondo;
- la garanzia all’80% per tutte le operazioni finanziarie a fronte di investimento, per le operazioni per liquidità a favore di imprese rientranti nelle fasce 3, 4 e 5 del modello di valutazione del Fondo, nonché per tutte le tipologie di impresa e di operazione falle quali non si applica il modello di valutazione (startup, start-up innovative e incubatori certificati, microcredito, importo ridotto);
- la garanzia al 60% per le operazioni finanziarie per liquidità a favore di imprese rientranti nelle fasce 1 e 2 del modello di valutazione.
In merito alle misure di contrasto agli effetti della crisi ucraina, risultano prorogate:
- la copertura al 90% per la garanzia diretta e al 100% per la riassicurazione per finanziamenti finalizzati all’efficientamento energetico o alla diversificazione della produzione o del consumo energetici
- la gratuità dell’intervento per le imprese che realizzano gli interventi del precedente punto e che operano in uno o più dei settori particolarmente colpiti dalla crisi (elencati nell’allegato I alla comunicazione della Commissione europea 2022/C13 I/01).
