Il Cdm, su proposta del Ministro per la famiglia, la natalità e le pari opportunità Eugenia Roccella, del Ministro dell’interno Matteo Piantedosi e del Ministro della Giustizia Carlo Nordio, ha approvato un disegno di legge per il contrasto alla violenza sulle donne e contro la violenza domestica. Con il provvedimento, il governo intende velocizzare le valutazioni preventive sui rischi che corrono le potenziali vittime di femminicidio o di reati di violenza contro le donne o in ambito domestico, rendere più efficaci le azioni di protezione preventiva, rafforzare le misure contro la reiterazione dei reati a danno delle donne e la recidiva, migliorare la tutela complessiva delle vittime di violenza. Il disegno di legge recepisce, tra l’altro, le istanze più urgenti emerse nell’ambito dell’Osservatorio sul fenomeno della violenza nei confronti delle donne e la violenza domestica, ma anche le osservazioni contenute nella relazione finale della Commissione parlamentare d’inchiesta sul femminicidio e gli orientamenti della Procura generale della Corte di Cassazione in materia.
Quanto alle principali misure introdotte, spicca il rafforzamento dell’ammonimento da parte del questore, una misura di prevenzione oggi prevista per tutelare le vittime di atti di violenza domestica, cyberbullismo o atti persecutori (stalking); lo scopo è di garantire una tutela rapida e anticipata rispetto alla definizione dei processi penali. Quando le forze di Polizia ricevono una segnalazione, si attivano delle rapide procedure di verifica che possono portare al provvedimento di ammonimento; la persona ammonita deve astenersi dal commettere ulteriori atti di molestia o violenza e può subire il ritiro di eventuali armi, anche se possedute legalmente, e in caso di reiterazione della condotta la procedibilità per i reati previsti non è più a querela di parte ma d’ufficio. Con il ddl approvato, si estendono i casi in cui si può applicare l’ammonimento; s’includono adesso i cosiddetti “reati-spia”, che avvengono nel contesto delle relazioni familiari ed affettive (attuali e passate): percosse, lesione personale, violenza sessuale, violenza privata, minaccia grave, atti persecutori, diffusione illecita di immagini o video sessualmente espliciti, violazione di domicilio, danneggiamento. Si prevede l’aggravamento di pena quando i reati di violenza domestica o contro le donne sono commessi da un soggetto ammonito, anche se la vittima è diversa da quella che ha effettuato la segnalazione per cui è stato adottato il provvedimento. Per la richiesta di revoca, i soggetti ammoniti dovranno aspettare almeno tre anni e dovranno avere ottenuto valutazioni positive in appositi percorsi di recupero. Inoltre, si amplia la definizione dei reati di “violenza domestica”, comprendendo quelli avvenuti in presenza di minorenni.
