Smart working e infortunio fuori casa: se vai a prendere tuo figlio a scuola sei comunque coperto dall’Inail

Con una decisione innovativa, il Tribunale di Milano ha stabilito che anche durante il lavoro agile — comunemente conosciuto come smart working — un infortunio occorso mentre si svolgono attività personali, purché autorizzate e giustificate, può essere indennizzabile dall’Inail. È quanto accaduto a una dipendente pubblica, che si era allontanata per andare a prendere la figlia a scuola con regolare permesso, rimanendo coinvolta in un incidente.

Una sentenza destinata a fare scuola, che ridefinisce i confini della tutela assicurativa per chi lavora da remoto.

Il caso: permesso durante lo smart working e incidente lungo il tragitto

L’episodio risale al settembre 2020, in piena pandemia, quando lo smart working era largamente utilizzato nella pubblica amministrazione. La lavoratrice, regolarmente autorizzata dal suo datore di lavoro, era uscita per andare a prendere la figlia a scuola. Durante il rientro, però, è caduta, riportando una distorsione alla caviglia che ha richiesto cure mediche.

La dipendente ha presentato domanda di riconoscimento dell’infortunio all’Inail, ma l’ente ha rigettato la richiesta, sostenendo che l’evento non era collegato a un rischio professionale e rientrava nella sfera della vita privata.

Infortunio in itinere: cosa dice la legge

Per comprendere la questione, è necessario richiamare la definizione di infortunio in itinere, ossia l’incidente che avviene durante il percorso casa-lavoro o tra più luoghi di lavoro. La normativa prevede la copertura anche in casi specifici, come:

  • Spostamenti tra diversi luoghi di lavoro (per chi ha più contratti);
  • Percorsi da e verso il luogo del pasto abituale;
  • Utilizzo dell’auto privata, se giustificato dalla mancanza di mezzi pubblici adeguati.

La tutela, però, non è automatica: il tragitto non deve subire deviazioni arbitrarie o pause non giustificate. Esistono, tuttavia, eccezioni che non annullano il diritto all’indennizzo, come:

  • Deviazioni per ordini del datore di lavoro;
  • Cause di forza maggiore (es. strade chiuse, mezzi guasti);
  • Esigenze familiari imprescindibili, come accompagnare o riprendere i figli da scuola;
  • Obblighi di legge, come prestare soccorso in caso di incidente.

Il punto di svolta: la decisione del Tribunale

Nel caso in esame, il giudice milanese ha accolto il ricorso della lavoratrice, stabilendo che il permesso concesso per esigenze familiari non interrompe il nesso tra l’attività lavorativa e l’infortunio, anche se avvenuto lontano dalla postazione di lavoro.

Il Tribunale ha citato anche la giurisprudenza della Corte di Cassazione, in particolare l’ordinanza n. 18659/2020, che aveva riconosciuto la copertura assicurativa per un lavoratore deceduto in un incidente stradale mentre rientrava a lavoro dopo una pausa per motivi personali. La Suprema Corte ha chiarito che l’unico limite alla copertura è rappresentato dal cosiddetto “rischio elettivo”, ovvero quando il lavoratore si espone volontariamente a un rischio estraneo e non necessario.

Cosa prevede la normativa per il lavoro agile

Secondo la circolare Inail n. 48/2017, lo smart working non limita le tutele assicurative, ma anzi le estende anche alle attività accessorie o strumentali all’attività lavorativa, purché esse siano connesse in modo ragionevole alle necessità di conciliazione tra vita privata e professionale.

In pratica, un incidente occorso durante una pausa o un permesso, se concesso formalmente e legato a esigenze familiari o personali compatibili con il lavoro, può rientrare nella copertura Inail.

La sentenza del Tribunale di Milano rappresenta un importante riconoscimento dei diritti dei lavoratori agili, ribadendo che le pause e i permessi non annullano la protezione assicurativa, se inseriti nel contesto normativo e contrattuale.

Chi lavora da remoto può dunque sentirsi tutelato anche nei momenti in cui si allontana temporaneamente per esigenze familiari, a patto che tali spostamenti siano autorizzati e giustificati. Un precedente che potrebbe aprire la strada a nuove interpretazioni in materia di infortuni sul lavoro in epoca di smart working sempre più diffuso.

Noemi De Noia

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