Assentarsi dal lavoro per motivi di salute è un diritto garantito, ma non sempre il certificato medico basta a tutelare completamente il lavoratore. In un contesto sempre più attento agli abusi e alle responsabilità, il datore di lavoro ha infatti la possibilità – e in certi casi anche il dovere – di contestare la veridicità o l’adeguatezza del certificato di malattia. Ma come funziona questo meccanismo? E quali sono i rischi e le tutele per il dipendente?
Il punto di partenza è il certificato rilasciato dal medico curante – sia esso il medico di base, la guardia medica o uno specialista – che giustifica l’assenza del lavoratore e viene trasmesso in via telematica all’INPS e al datore di lavoro. Questo documento, però, pur essendo un elemento centrale, non ha valore assoluto. Si tratta, infatti, di una prova dell’infermità che può essere messa in discussione.
Il datore di lavoro ha due strumenti principali per farlo: la richiesta di una visita fiscale tramite l’INPS e, nei casi più controversi, l’attivazione di indagini private. La visita fiscale, eseguita da medici pubblici incaricati, può confermare, modificare o annullare la prognosi indicata nel certificato. Se il medico dell’INPS rileva, ad esempio, l’assenza di sintomi invalidanti, può dichiarare il lavoratore idoneo alla ripresa del servizio. Le sue valutazioni, però, valgono solo per ciò che può essere oggettivamente riscontrato: non rappresentano verità assolute, soprattutto sul piano clinico, e possono essere contestate.
Nel caso in cui il referto fiscale non confermi lo stato di malattia, le conseguenze per il lavoratore possono essere significative: dalla sospensione dell’indennità alla considerazione dell’assenza come ingiustificata, fino all’obbligo di rientro in servizio. Tuttavia, il lavoratore può opporsi già durante la visita, facendo annotare la sua riserva, e proseguire poi con un ricorso presso l’INPS o, in ultima istanza, davanti al Giudice del Lavoro.
Proprio il giudice rappresenta l’ultima parola in caso di conflitti tra pareri medici. Di fronte a certificazioni contrastanti – ad esempio tra il medico curante, il medico fiscale e il medico competente dell’azienda – è il tribunale a decidere quale valutazione prevalga, anche attraverso la nomina di un Consulente Tecnico d’Ufficio che ricostruisca retroattivamente la condizione clinica del dipendente.
Un altro attore importante, spesso oggetto di confusione, è il medico competente, o “medico del lavoro”. Sebbene nominato dall’azienda, questo professionista non ha poteri diretti sulla gestione dell’assenza per malattia: non può effettuare visite fiscali, né invalidare certificati medici. Il suo ruolo si limita alla sorveglianza sanitaria e alla valutazione dell’idoneità alla mansione, ma le sue osservazioni – per quanto non vincolanti – possono comunque essere utilizzate come elementi di prova nel contesto di un contenzioso.
In parallelo, il datore di lavoro può raccogliere prove di comportamenti incompatibili con lo stato di malattia – ad esempio attività sportive o lavorative – tramite agenzie investigative autorizzate. Anche in presenza di un esito favorevole della visita fiscale, tali elementi possono essere usati per contestare la veridicità della certificazione e avviare un’azione giudiziaria. Resta però fondamentale il principio secondo cui l’onere della prova ricade sull’azienda: il sospetto non basta, servono fatti concreti.
In definitiva, il certificato medico è solo l’inizio di un percorso che può rivelarsi complesso quando emergono dubbi, pareri discordanti o interessi contrapposti. Se da un lato il lavoratore ha il diritto di curarsi senza pressioni, dall’altro il datore ha facoltà – e in certi casi legittime ragioni – per verificare la correttezza dell’assenza. In mezzo, a dirimere le controversie, resta sempre il giudice, chiamato a valutare prove, testimonianze e relazioni mediche con l’obiettivo di ristabilire l’equilibrio tra diritti e doveri.
Noemi De Noia
