Agenzia delle Entrate, rafforzati i controlli sulle spese sanitarie: nel 2026 verifiche più stringenti sulle dichiarazioni

Il sistema dei controlli fiscali compie un deciso salto di qualità. A partire dal 2026, l’attenzione dell’Amministrazione finanziaria si concentra in modo sempre più puntuale sulle spese mediche portate in detrazione dai contribuenti, con un impianto normativo e operativo che segna un’evoluzione significativa in termini di tracciabilità, incrocio dei dati e selezione delle posizioni a rischio.

La svolta trae fondamento dal decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze del 29 ottobre, pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 10 novembre, che introduce criteri innovativi per l’esecuzione dei controlli formali relativi alle agevolazioni fiscali in ambito sanitario. Il nuovo assetto si applica alle spese sostenute a decorrere dal 2025, producendo effetti concreti sulle dichiarazioni dei redditi presentate nel 2026.

L’elemento di maggiore rilievo risiede nel metodo di selezione delle dichiarazioni da sottoporre a verifica. L’Agenzia delle Entrate adotta un approccio centralizzato basato sull’incrocio sistematico tra i dati presenti nel Sistema Tessera Sanitaria e quelli indicati dal contribuente nella dichiarazione precompilata.

In tale contesto, assume particolare rilevanza ogni intervento correttivo operato dal contribuente. La modifica di voci relative alle spese sanitarie — sia essa un’integrazione, una riduzione o una variazione dell’importo — può costituire un indicatore di rischio e determinare l’avvio di un controllo formale.

Il funzionario incaricato dispone di strumenti informativi estremamente dettagliati: per ciascuna spesa è possibile verificare il codice fiscale del beneficiario, i dati del soggetto erogatore, la tipologia della prestazione, la data, l’importo, nonché la modalità di pagamento, con distinzione tra strumenti tracciabili e contante.

Il meccanismo di controllo si fonda su un obbligo già radicato nell’ordinamento: medici, farmacie, strutture sanitarie pubbliche e private accreditate, laboratori e professionisti del settore sono tenuti a trasmettere i dati delle prestazioni al Sistema Tessera Sanitaria.

La novità normativa riguarda la periodicità di tale comunicazione, che passa da una cadenza mensile a una annuale, con termine fissato al 31 gennaio di ciascun anno. Si tratta di una semplificazione procedurale per gli operatori sanitari, che tuttavia non attenua l’intensità dei controlli nei confronti dei contribuenti.

I dati così acquisiti confluiscono automaticamente nella dichiarazione precompilata, determinando un livello di conoscenza preventiva particolarmente elevato: l’Amministrazione finanziaria è già in possesso del quadro completo delle spese sanitarie sostenute, prima ancora dell’intervento del contribuente.

Eventuali discordanze tra i dati trasmessi e quelli dichiarati costituiscono un elemento di allerta. In tali ipotesi, anche un errore non intenzionale può essere qualificato come dichiarazione infedele, con conseguente recupero delle imposte dovute e applicazione di sanzioni amministrative.

L’ambito dei controlli è esteso all’intero spettro delle spese detraibili: farmaci, dispositivi medici, visite specialistiche, esami diagnostici e spese veterinarie. La detrazione resta fissata al 19% della spesa sostenuta, al netto della franchigia di 129,11 euro.

Particolare attenzione deve essere prestata agli obblighi documentali. I contribuenti che si avvalgono dell’assistenza di CAF o professionisti abilitati sono tenuti a fornire idonea documentazione giustificativa — scontrini parlanti, ricevute o fatture — a supporto delle spese indicate.

Permane, inoltre, una specificità rilevante: le spese sanitarie possono essere detratte anche se pagate in contanti, a condizione che siano effettuate presso strutture o professionisti accreditati con il Servizio Sanitario Nazionale. Diversamente, il pagamento in contanti presso soggetti non accreditati preclude il diritto alla detrazione.

L’ordinamento riconosce al contribuente la facoltà di opporsi alla trasmissione delle proprie spese sanitarie al Sistema Tessera Sanitaria, accedendo all’area riservata tramite TS-CNS o SPID. Tuttavia, tale opzione è subordinata al rispetto di finestre temporali ristrette.

Per l’anno fiscale in esame, i termini risultano già decorsi. In prospettiva, chi intenda esercitare tale diritto dovrà monitorare attentamente le scadenze future. L’opposizione non incide sul diritto alla detrazione, ma comporta un aggravio dell’onere probatorio: in assenza di dati precompilati, sarà il contribuente a dover dimostrare integralmente le spese sostenute.

Il nuovo modello di controllo si inserisce in un più ampio processo di digitalizzazione e rafforzamento della compliance fiscale. Se da un lato aumenta l’efficienza e la capacità di prevenzione dell’evasione, dall’altro impone ai contribuenti un livello più elevato di attenzione, precisione e conservazione documentale.

Nel 2026, dunque, la gestione delle spese sanitarie non è più soltanto una questione contabile, ma un passaggio cruciale nella corretta determinazione del rapporto con il Fisco.

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