Concorso Guardia di Finanza, bando per 1030 Allievi Marescialli: come partecipare

Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 31 del 20 aprile 2021, è indetto concorso pubblico un per titoli ed esami, per l’ammissione di 1030 Allievi marescialli al 93° corso presso la Scuola ispettori e sovrintendenti della Guardia di Finanza, per l’anno accademico 2021/2022.

Dei posti a concorso:

  • 983 sono destinati al contingente ordinario;
  • 47 sono destinati al contingente di mare.

Veniamo nel dettaglio i requisiti di partecipazione, come fare domanda e quali saranno prove da sostenere. Il termine ultimo per la presentazione della domanda è il 20 maggio 2021.

Concorso Guardia di Finanza 1030 allievi : specializzazioni e riserve

Per quanto riguarda i posti destinati al contingente ordinario si applicano le seguenti riserve di posti:

  • 14 posti per i candidati in possesso dell’attestato di bilinguismo ai di cui all’art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica 26 luglio 1976, n. 752, riferito al diploma d’istruzione secondaria di secondo grado o superiore;
  • 8 posti sono riservati al coniuge e ai figli superstiti del personale delle Forze armate e delle Forze di polizia deceduto in servizio e per causa di servizio.

Per il contingente di mare invece i 47 posti sono destinati alle seguenti specializzazioni:

  • 15 posti per nocchiere abilitato al comando (NAC);
  • 13 posti per nocchiere;
  • 16 per tecnico di macchine (TDM), di cui 7 riservati ai militari del Corpo che abbiano frequentato, con esito favorevole, il corso per «motorista navale» presso la Scuola nautica della Guardia di finanza;
  • 3 per tecnico dei sistemi di comunicazione e scoperta (TSC).

Concorso Guardia di Finanza 1030 allievi : requisiti

I cittadini non appartenenti al Corpo devono essere in possesso dei seguenti requisiti:

  • aver compiuto il 17° anno di età e non aver superato il giorno di compimento del 26° anno di età alla data di scadenza del bando;
  • godimento dei diritti civili e politici;
  • non essere stati destituiti dispensati o dichiarati decaduti dall’impiego presso una pubblica amministrazione, licenziati dal lavoro alle dipendenze delle pubbliche amministrazioni a seguito di procedimento disciplinare ovvero prosciolti, d’autorità o d’ufficio, da precedente arruolamento nelle Forze armate e di polizia, ad eccezione, per il contingente ordinario, dei proscioglimenti per inattitudine al volo o alla vita di bordo e, per il contingente di mare, dei proscioglimenti per inattitudine al volo;
  • non essere stati ammessi a prestare il servizio civile nazionale quali obiettori di coscienza, ovvero aver rinunciato a tale status;
  • non essere stati dimessi, per motivi disciplinari o per inattitudine alla vita militare, da accademie, scuole, istituti di formazione delle Forze armate e di polizia;
  • non essere imputati, non essere stati condannati né aver ottenuto l’applicazione della pena ai sensi dell’art. 444, codice di procedura penale per delitti non colposi, non essere o essere stati sottoposti a misure di prevenzione;
  • possesso di qualità morali e di condotta;
  • non essere già stati rinviati, d’autorità, dal corso allievi marescialli, ovvero da corsi equipollenti, della Guardia di finanza.
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