La Cassazione dice basta all’assegno in favore dei figli adulti che non hanno voglia né di lavorare né di studiare . E ciò perché il mantenimento non persegue una funzione assistenziale incondizionata dei giovani disoccupati.
È quanto affermato dalla Suprema corte che, con l’ordinanza numero 18785 del 2 luglio 2021, ha respinto il ricorso di una mamma che chiedeva all’ex il contributo economico in favore della figlia 26enne, poco incline agli studi e che aveva rifiutato un impegno nell’azienda di famiglia.
Per i giudici, deve escludersi che l’assegno di mantenimento persegua una funzione assistenziale incondizionata dei figli maggiorenni disoccupati, di contenuto e durata illimitati, dovendo il relativo obbligo di corresponsione venire meno nel caso in cui il mancato raggiungimento dell’indipendenza economica si possa ricondurre alla mancanza di un impegno effettivo verso un progetto formativo rivolto all’acquisizione di competenze professionali o dipenda esclusivamente da fattori oggettivi contingenti o strutturali legati all’andamento dell’occupazione e del mercato del lavoro. Deve osservarsi, al riguardo, che la strutturale impossibilità di acquisire una capacità reddituale idonea a garantire almeno il grado minimo di autosufficienza economica, ove disancorata dai requisiti sopra illustrati, su cui poggia l’assegno di mantenimento per i figli maggiorenni non autosufficienti, confluisce negli obblighi alimentari.
Ma non solo. Per la Cassazione, ecco un altro passaggio chiave della decisione, il diritto del figlio maggiorenne al mantenimento si giustifica all’interno e nei limiti del perseguimento di un progetto educativo e di un percorso formativo, tenendo conto delle sue capacità, inclinazioni e aspirazioni, considerato che la funzione educativa del mantenimento è nozione idonea a circoscrivere la portata dell’obbligo di mantenimento, sia in termini di contenuto, sia di durata, avendo riguardo al tempo occorrente e mediamente necessario per il suo inserimento nella società.
Per Piazza Cavour, dunque, bene ha fatto la Corte d’Appello di Messina a negare il contributo economico alla 26enne che, non solo non aveva mostrato una grande propensione per gli studi, ma che aveva anche rifiutato l’impiego offerto dal padre nell’azienda di famiglia. Infatti la colpa del mancato raggiungimento dell’indipendenza economica era proprio della ragazza e i giudici di merito hanno ritenuto indici di ciò l’età avanzata, il suo rifiuto ingiustificato di proseguire l’attività commerciale che padre e zio le avevano prospettato attraverso la messa a disposizione di un locale, nonché la scarsa propensione agli studi. Ora in sede di legittimità è stato confermata e reso definitiva la revoca dell’assegno, anche della madre che aveva intrapreso una stabile convivenza con un altro uomo. Sarà meglio per la ragazza cercarsi un impiego per riuscire a mantenersi.
