Rinnovo delle indennità alle categorie che hanno ricevuto i bonus del decreto Agosto ma non solo, con ampliamento del periodo di inattività, e aumento a 800 euro del bonus collaboratori sportivi. Queste le novità che erano previste dal Decreto Ristori, ovvero DL 137-2020 per il sostegno dei lavoratori che hanno perso il lavoro a causa dell’epidemia da Coronavirus.
Il decreto legge aveva fissato la scadenza al 30 novembre 2020 per le domande . Con il consueto ritardo l’inps ha emanato ieri sera la circolare specifica di istruzioni n. 137.2020 riguardo l’indennità da 1000 euro, affermando , d’accordo con il ministero del lavoro, che la scadenza non è decadenziale . Il termine di richiesta per i lavoratori che non hanno mai ottenuto il bonus , viene quindi prorogato dal 30 novembre al 18 dicembre 2020.
Riepiloghiamo di seguito i requisiti richiesti per le diverse categorie di lavoratori che hanno diritto al Bonus da 1000 euro, modificati nella data finale di assenza di contratti di lavoro (fino al 29 ottobre 2020)
1 . Indennita COVID 1000 euro viene erogata sia ai soggetti già beneficiari delle indennità 1000 euro del Decreto Agosto sia a coloro che pur facendo parte delle stesse categorie non l’avevano richiesta o ottenuta perche avevano perso il lavoro in data successiva al 15 agosto .
Hanno diritto attualmente:
- dipendenti stagionali del settore turismo e degli stabilimenti termali che hanno cessato involontariamente il rapporto di lavoro nel periodo compreso tra il 1°gennaio 2019 e il 29 ottobre 2020 , non titolari di pensione, né di rapporto di lavoro dipendente, né di NASPI,
- lavoratori in somministrazione, impiegati presso imprese utilizzatrici operanti nel settore del turismo e degli stabilimenti termali, che abbiano cessato involontariamente il rapporto di lavoro nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2019 e e il 29 ottobre 2020 , non titolari di pensione, né di rapporto di lavoro dipendente, né di NASPI . (Nella circolare vengono specficati nuovamente i codici ateco delle attivvita turistiche e termali nelle quali i lavoratori devono essere stati impiegati).
- lavoratori stagionali appartenenti a settori diversi da quelli del turismo e degli stabilimenti termali che hanno cessato involontariamente il rapporto di lavoro nel periodo compreso tra il 1°gennaio 2019 e il 29 ottobre 2020, e con almeno trenta giornate lavorative nel medesimo periodo;
- lavoratori intermittenti, che abbiano svolto la prestazione lavorativa per almeno trenta giornate nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2019 e e il 29 ottobre 2020
- lavoratori autonomi, privi di partita IVA, non iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie, che tra il 1°gennaio 2019 e il 29 ottobre 2020 siano stati titolari di contratti autonomi occasionali, che non abbiano un contratto in essere alla data del 29 ottobre 2020. Devono essere già iscritti alla data del 17 marzo 2020 alla Gestione separata , con accredito nello stesso arco temporale di almeno un contributo mensile;
- incaricati alle vendite a domicilio con reddito annuo 2019 derivante dalle medesime attività superiore ad euro 5.000 e titolari di partita IVA attiva e iscritti alla Gestione Separata alla data del 29 ottobre 2020 e non iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie, non pensionati e non titolari di rapporti di lavoro dipendente
- lavoratori dipendenti a tempo determinato del settore del turismo e degli stabilimenti termali in possesso cumulativamente di uno o più contratti di lavoro a tempo determinato nel settore del turismo e degli stabilimenti termali, pari ad almeno trenta giornate tra il 1° gennaio 2019 e il 29 ottobre 2020, e titolarità nell’anno 2018 di uno o più contratti di lavoro a tempo determinato o stagionale di durata complessiva pari ad almeno trenta giornate
- lavoratori iscritti al Fondo pensioni lavoratori dello spettacolo con almeno 30 contributi giornalieri versati dal 1 gennaio 2019 e il 29 ottobre 2020 da cui derivi un reddito non superiore a 50.000 euro, oppure con almeno 7 contributi giornalieri versati dal 1 gennaio 2019 al 29 ottobre 2020 con reddito cnon superiore a 35mila euro.
I lavoratori che non hanno mai ricevuto le indennità possono fare domanda all’INPS entro il 18 dicembre 2020 sulla piattaforma telematica all’indirizzo www.inps.it/prestazioni e servizi/indennità Covid19.
Ricordiamo che si puo accedere alla piattaforma telematica con PIN INPS (per chi ne è già in possesso) SPID, CIE e CNS oppure rivolgersi ai patronati o al CONTACT CENTER telefonico dell’INPS. La circolare 137 precisa che coloro che hanno già ricevuto i bonus nei mesi precedenti , nella stessa categoria, non sono tenuti a ripresentare la domanda.Le indennità saranno erogate nelle modalità già indicate dai richiedenti per le mensilità precedenti.
2. Non ci sono proroghe invece riguardo il bonus da 800 euro ai collaboratori sportivicon contratti presso il Comitato Olimpico Nazionale (CONI), il Comitato Italiano Paralimpico (CIP), le federazioni sportive nazionali, le discipline sportive associate, gli enti di promozione sportiva, riconosciuti dal Comitato Olimpico Nazionale (CONI) e dal Comitato Italiano Paralimpico (CIP), le società e associazioni sportive diletta, che hanno cessato, ridotto o sospeso la loro attività per l’emergenza COVID.
Sono esclusi i percettori di altri redditi da lavoro autonomo o da lavoro dipendente e assimilati , REM, reddito di cittadinanza,pensioni, con la sola esclusione della pensione di invalidità. Questa indennità COVID è gestita direttamente dalla Società del CONI Sportesalute.
La domanda in questo caso potrà essere inviata in forma telematica sulla piattaforma www.Sportesalute.eu fino al 30 novembre 2020 con la seguente procedura:
- prenotazione tramite sms con codice fiscale al tel. 339.9940875 e
- accreditamento sul portale dopo avere ricevuto il codice di prenotazione;
- compilazione della domanda on line.
