Guardare una partita di calcio in una pizzeria o in un bar, magari durante una serata tra amici, è da sempre una consuetudine tipicamente italiana. Ma cosa succede quando quel match trasmesso è criptato e riservato agli abbonati pay-tv? Fino a oggi, la risposta sembrava semplice: per i locali pubblici serviva obbligatoriamente un abbonamento “business”, pena la violazione della legge sul diritto d’autore. Tuttavia, una recente sentenza della Corte di Cassazione cambia le carte in tavola e apre scenari inediti per i titolari di esercizi commerciali.
Con la decisione n. 30279, depositata poche settimane fa, la Suprema Corte ha chiarito un punto fondamentale: l’uso di un abbonamento privato per trasmettere eventi sportivi all’interno di un locale pubblico non è automaticamente un reato. Ciò che conta davvero, secondo i giudici, è l’intenzione di trarre un vantaggio economico dalla proiezione dell’evento. Senza questa prova concreta, non si può parlare di responsabilità penale.
Il caso che ha portato a questa svolta giuridica riguarda la trasmissione del derby Lazio-Roma, andato in onda il 9 ottobre 2020 in una pizzeria di Reggio Calabria. Il titolare del locale aveva utilizzato una smart card Mediaset Premium ad uso domestico per mostrare l’incontro su tre schermi visibili alla clientela. L’emittente, una volta accertata la trasmissione non autorizzata, ha sporto denuncia, dando il via a un procedimento che ha visto, inizialmente, la condanna dell’uomo da parte della Corte d’Appello.
Secondo i giudici di secondo grado, il solo fatto di aver usato un abbonamento privato in un contesto pubblico bastava a integrare il reato previsto dall’art. 171-ter della legge sul diritto d’autore. Ma il ricorso dell’imputato ha ribaltato la situazione. Davanti alla Cassazione, l’uomo ha sostenuto che la proiezione della partita non era stata pubblicizzata e non aveva avuto alcun fine promozionale o commerciale. Non ci sarebbe stato, dunque, alcun guadagno né diretto né indiretto.
E proprio su questo aspetto si è concentrata la decisione della Suprema Corte: per configurare una violazione penale della normativa sui diritti d’autore, non basta la semplice trasmissione dell’evento in un luogo pubblico con una tessera domestica. È indispensabile dimostrare l’esistenza di un “fine di lucro”, ovvero che la partita abbia effettivamente generato un ritorno economico per il gestore del locale. E attenzione: questo vantaggio non può essere presunto, ma deve emergere in modo chiaro e documentato. Spetta al giudice di merito valutare, ad esempio, se la trasmissione abbia portato più clienti o aumentato l’incasso.
Nel caso specifico, la Corte d’Appello non aveva accertato nulla di tutto ciò. La Cassazione, quindi, ha annullato la condanna, rimandando gli atti per un nuovo esame. Un passaggio che, pur non cancellando il procedimento, impone un’analisi più approfondita e meno automatica delle circostanze.
La sentenza ha un valore che va oltre la vicenda concreta: stabilisce un principio di diritto che potrebbe incidere su molti altri casi simili. Non si potrà più punire penalmente un esercente solo perché ha usato un abbonamento privato, se non è provato che ne abbia tratto un guadagno. Tuttavia, resta ferma la possibilità, sul piano civilistico, per le emittenti televisive di chiedere un risarcimento per l’uso improprio del segnale, in base all’articolo 2043 del Codice Civile.
Insomma, la Cassazione segna un punto a favore dei piccoli imprenditori, spesso alle prese con abbonamenti commerciali dai costi proibitivi. Ma non apre la porta all’anarchia: chi trasmette eventi sportivi a pagamento deve comunque farlo nel rispetto della legge. La linea di confine ora è più chiara: il reato scatta solo se c’è profitto. Altrimenti, si può parlare al massimo di una violazione civilistica, ma non di un illecito penale. E questo potrebbe fare la differenza per molti esercenti, oggi più che mai in cerca di un equilibrio tra legalità e sostenibilità.
Noemi De Noia
