Il settore dell’energia elettrica e del gas è al centro di un’importante rivoluzione normativa che entra in vigore dal primo gennaio 2025. La delibera 395/2024/R/com dell’Arera — l’Autorità per l’Energia, le Reti e l’Ambiente — è stata recentemente illustrata alle associazioni dei consumatori nel corso del tavolo sul superamento delle tutele di prezzo e punta a rafforzare la protezione degli utenti contro le pratiche commerciali scorrette e le truffe telefoniche, rendendo più equilibrato il rapporto contrattuale tra venditori e clienti.
Con questo provvedimento, Arera recepisce anche le modifiche introdotte al Codice del Consumo dal decreto legislativo n. 26 e da norme in materia di concorrenza, imponendo misure precise nella gestione delle offerte fuori sede o a distanza. Centrale è il principio della responsabilità dei venditori: anche se un’azienda dovesse affidare ad altri soggetti le pratiche di telemarketing o promozione, resta sotto la sua responsabilità che le condotte rispettino il Codice di condotta commerciale e i diritti dei clienti.
Una delle novità più incisive riguarda i contratti sottoscritti al di fuori dei locali commerciali o via telefono: d’ora in avanti non saranno più validi semplicemente con un “sì” telefonico né con l’adesione verbale. Per essere efficaci, tali offerte dovranno essere seguite da un documento scritto su un supporto durevole, capace di registrare data e ora, che l’utente dovrà approvare espressamente prima di essere vincolato. In pratica, anche se il cliente viene contattato tramite chiamata, non sarà impegnato finché non avrà ricevuto e confermato per iscritto tutte le condizioni contrattuali.
Per definire “supporto durevole” si fa riferimento al Codice del Consumo, che lo identifica come qualunque mezzo che consenta al cliente di conservare le informazioni trasmesse e accedervi in seguito. Ciò significa che possono rientrare in questa definizione non solo i documenti cartacei inviati per posta, ma anche comunicazioni elettroniche come email o messaggi che restino disponibili per un periodo adeguato.
A migliorare ulteriormente la tutela, Arera ha deciso di estendere il diritto di ripensamento: per chi stipula un contratto porta a porta, presentato a domicilio senza appuntamento, il termine per annullare l’adesione salirà da 14 a 30 giorni. Questo consente al consumatore un margine più ampio per valutare l’offerta e confrontarla con altre proposte.
Altro aspetto rilevante riguarda le modifiche unilaterali dei contratti di luce e gas. In futuro, gli avvisi di cambiamento non potranno essere inferiori a tre mesi, salvo che l’alterazione determini una diminuzione dei costi: in questo caso il preavviso può essere ridotto a un mese. Ma non basta: gli avvisi dovranno essere comunicati in modo distinto — non accorpati ad altre comunicazioni come le bollette — e recare una chiarezza espressa circa le variazioni applicate.
La disciplina si estende anche alle offerte PLACET (fornitura di mercato libero per chi non ha effettuato scelte alternative). In queste offerte, Arera impone che le condizioni economiche siano comunicate con trasparenza e che eventuali modifiche siano comunicate per iscritto almeno con tre mesi di preavviso — sempre su supporto durevole e dopo i primi dodici mesi.
In sostanza, con l’avvento del mercato completamente liberalizzato, la delibera Arera pone dal 2025 una pietra miliare nella tutela dei consumatori: una nuova fase di trasparenza contrattuale che mira a rafforzare la posizione del cliente, a impedire offerte telefoniche ambigue e a definire con chiarezza quando e come gli operatori possono modificare i termini del servizio. Un passo significativo in un comparto che finora ha sofferto di troppo spesso di pratiche commerciali aggressive e informazione poco chiara, e che adesso punta a un equilibrio più corretto tra offerte e diritti.
Noemi De Noia
