Dal 2 agosto 2026 cambierà il modo in cui cittadini e consumatori entreranno in contatto con gli strumenti di intelligenza artificiale. Da quella data diventeranno infatti pienamente applicabili gli obblighi di trasparenza previsti dall’articolo 50 del Regolamento europeo 2024/1689, conosciuto come AI Act.
La nuova normativa introduce un principio semplice ma destinato ad avere conseguenze rilevanti: chi utilizza un sistema di intelligenza artificiale deve sapere quando sta parlando con una macchina e quando un contenuto che sta visualizzando è stato creato o modificato tramite algoritmi.
L’obiettivo dell’Unione Europea è impedire che sistemi automatici, immagini sintetiche, video modificati o testi generati dall’AI possano essere scambiati per produzioni completamente umane senza una corretta informazione.
Il mancato rispetto delle nuove regole potrà comportare sanzioni molto elevate, che nei casi più gravi potranno arrivare fino a 15 milioni di euro.
Chi dovrà rispettare gli obblighi di trasparenza
La disciplina europea individua due categorie principali di soggetti coinvolti: i fornitori e gli utilizzatori professionali dei sistemi di intelligenza artificiale.
I fornitori sono le aziende che sviluppano o distribuiscono sistemi AI sul mercato. Per loro l’obbligo principale consiste nel progettare strumenti capaci di rendere evidente all’utente che l’interazione avviene con un sistema automatico.
I deployer, invece, sono coloro che utilizzano l’intelligenza artificiale nell’ambito della propria attività professionale o imprenditoriale. Questi soggetti dovranno informare gli utenti quando diffondono contenuti prodotti o modificati con l’impiego dell’AI.
In altre parole, non sarà sufficiente utilizzare un sistema intelligente in modo trasparente internamente: quando l’utente finale entra in contatto con il risultato prodotto dall’intelligenza artificiale, dovrà ricevere un’informazione chiara.
Chatbot e assistenti virtuali dovranno dichiarare di essere artificiali
Uno degli ambiti più interessati dalla nuova normativa sarà quello dei chatbot e degli assistenti digitali.
Quando una persona dialogherà con un servizio basato sull’intelligenza artificiale, l’informazione non potrà essere nascosta all’interno di documenti contrattuali o condizioni d’uso difficilmente consultabili.
La comunicazione dovrà essere immediata e facilmente riconoscibile. Potrà avvenire, ad esempio, attraverso un messaggio iniziale che segnali la presenza di un sistema AI oppure mediante un simbolo chiaramente identificabile.
Il principio alla base della norma è che l’utente debba poter distinguere senza difficoltà una conversazione con una persona reale da un’interazione automatizzata.
Immagini, video e audio creati dall’AI dovranno essere identificabili
L’AI Act dedica particolare attenzione ai contenuti generati artificialmente.
Immagini, registrazioni audio, video e altri materiali prodotti o modificati attraverso sistemi di intelligenza artificiale dovranno essere accompagnati da strumenti tecnici che ne permettano il riconoscimento.
A questo scopo potranno essere utilizzate soluzioni come metadati, marcature digitali o sistemi equivalenti capaci di segnalare l’origine artificiale del contenuto.
La modalità concreta potrà cambiare in base alla tecnologia utilizzata, ma resterà fermo il principio della tracciabilità: chi utilizza questi strumenti dovrà adottare misure adeguate per evitare che il pubblico venga tratto in errore.
Deepfake sotto controllo: obbligo di segnalazione anche senza intento ingannevole
Una particolare attenzione sarà riservata ai cosiddetti deepfake, cioè contenuti digitali che riproducono persone o situazioni reali attraverso immagini, video o audio modificati artificialmente.
La nuova disciplina richiede che tali materiali siano riconoscibili come prodotti o alterati mediante intelligenza artificiale, anche quando non vi sia un intento diretto di manipolare il pubblico.
Un filmato che attribuisce a una persona dichiarazioni mai pronunciate, oppure che rappresenta eventi mai avvenuti, dovrà quindi essere accompagnato da un’indicazione sulla sua natura artificiale.
Informazione online e testi generati dall’intelligenza artificiale
Le nuove regole riguarderanno anche il settore della comunicazione digitale.
Siti informativi, blog, piattaforme online e altri operatori che utilizzano strumenti di AI per realizzare contenuti destinati al pubblico dovranno indicare quando tali materiali sono stati prodotti artificialmente.
L’obbligo potrà non applicarsi quando il testo generato dall’intelligenza artificiale venga sottoposto a un intervento editoriale sostanziale da parte di una persona fisica, che ne verifichi il contenuto e se ne assuma la responsabilità.
La semplice correzione automatica o una revisione superficiale, invece, potrebbero non essere sufficienti.
Cosa devono fare le imprese prima dell’entrata in vigore delle nuove regole
Per le aziende il primo passo sarà individuare tutti gli strumenti di intelligenza artificiale utilizzati all’interno dell’organizzazione.
Sarà necessario capire se l’impresa opera come fornitore di sistemi AI oppure come utilizzatore professionale e verificare in quali ambiti tali tecnologie vengono impiegate nei rapporti con clienti, utenti e pubblico.
Tra gli interventi necessari rientrano:
- la revisione delle procedure interne;
- l’aggiornamento delle informative agli utenti;
- la verifica dei contratti con fornitori tecnologici;
- l’adozione di sistemi per identificare i contenuti prodotti artificialmente;
- la formazione del personale coinvolto nell’utilizzo dell’AI.
Una nuova fase nel rapporto tra persone e intelligenza artificiale
L’applicazione dell’articolo 50 dell’AI Act rappresenta uno dei primi passaggi concreti della nuova regolamentazione europea sull’intelligenza artificiale.
La finalità non è vietare l’utilizzo di queste tecnologie, ma garantire che il loro impiego avvenga in modo riconoscibile e responsabile.
Dal 2026, quindi, trasparenza e identificabilità diventeranno elementi essenziali per chiunque utilizzi sistemi di intelligenza artificiale nei rapporti con il pubblico.
Noemi De Noia
