Quali sono i lavori che rientrano nel superbonus 110%? A quali condizioni i lavori accedono al Superbonus?

Interventi trainanti e trainati ammessi all’agevolazione fiscale.

In generale l’agevolazione spetta per gli interventi che aumentano il livello di efficienza energetica degli edifici esistenti o riducono il rischio sismico degli stessi.

Si tratta di un ecobonus sismabonus maggiorato per determinati lavori eseguiti dal 1 luglio 2020 al 31 dicembre 2021.

lavori c.d. trainanti consistono nei seguenti interventi:

  1. isolamento termico delle superfici opache verticali, orizzontali e inclinate che interessano l’involucro degli edifici, compresi quelli unifamiliari, con un’incidenza superiore al 25% della superficie disperdente lorda dell’edificio medesimo o dell’unità immobiliare sita all’interno di edifici plurifamiliari che sia funzionalmente indipendente e disponga di uno o più accessi autonomi dall’esterno;
  2. sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale esistenti con impianti centralizzati per il riscaldamento, e/o il raffrescamento e/o la fornitura di acqua calda sanitaria sulle parti comuni degli edifici, o con impianti per il riscaldamento, e/o il raffrescamento e/o la fornitura di acqua calda sanitaria sugli edifici unifamiliari o sulle unità immobiliari site all’interno di edifici plurifamiliari che siano funzionalmente indipendenti e dispongano di uno o più accessi autonomi dall’esterno;
  3. interventi antisismici di cui ai commi da 1-bis a 1-septies dell’articolo 16 del decreto-legge n. 63 del 2013 (cd. sismabonus).

Ai lavori trainanti si possono aggiungere altri lavori c.d. trainati che vengono eseguiti congiuntamente.  Si tratta in particolare di:

  • interventi di efficientamento energetico rientranti nell’ecobonus,( art. 14 d.l. 63/2013) nei limiti di spesa previsti dalla legislazione vigente per ciascun intervento;  
  • l’installazione di infrastrutture per la ricarica di veicoli elettrici negli edifici di cui all’art. 16-ter del citato decreto-legge n. 63 del 2013.

Il Superbonus spetta anche per i seguenti interventi, a condizione che siano eseguiti congiuntamente con almeno uno degli interventi di isolamento termico o di sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale o di riduzione del rischio sismico, precedentemente elencati:

  • l’installazione di impianti solari fotovoltaici connessi alla rete elettrica sugli edifici indicati all’articolo 1, comma 1, lettere a), b), c) e d), del decreto del Presidente della Repubblica 26 agosto 1993, n. 412;
  • l’installazione contestuale o successiva di sistemi di accumulo integrati negli impianti solari fotovoltaici agevolati.

Il Superbonus non spetta per interventi effettuati su unità immobiliari residenziali appartenenti alle categorie catastali A1 (abitazioni signorili), A8 (ville) e A9 (castelli).

I requisiti dei lavori agevolabili con detrazione al 110 e la cumulabilità degli altri bonus.

Gli interventi in materia edilizia previsti dal Decreto Rilancio, consistenti nell’isolamento termico delle superfici opache o nella sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale esistenti, per poter accedere al Superbonus con detrazione al 110% devono garantire determinate condizioni:

  • rispettare i requisiti previsti da un apposito decreto da emanarsi ad opera del Ministero dello sviluppo economico. Nell’attesa dell’arrivo del decreto, continuano ad applicarsi i decreti 19 febbraio 2007 e 11 marzo 2008 (cfr. comma 3- ter articolo 14 del decreto-legge n. 63 del 2013);
  • assicurare, anche congiuntamente, agli interventi di efficientamento energetico, all’installazione di impianti solari fotovoltaici ed, eventualmente, dei sistemi di accumulo, il miglioramento di almeno due classi energetiche dell’edificio, compreso quello unifamiliare o delle unità immobiliari site all’interno di edifici plurifamiliari funzionalmente indipendenti e che dispongono di uno o più accessi autonomi dall’esterno, ovvero, se non possibile in quanto l’edificio o l’unità familiare è già nella penultima (terzultima) classe, il conseguimento della classe energetica più alta

Il miglioramento energetico è dimostrato dall’attestato di prestazione energetica (A.P.E.) , ante e post intervento, rilasciato da un tecnico abilitato tramite dichiarazione asseverata

I requisiti sopra descritti sono quindi fondamentali ai fini dell’accesso al Superbonus, che comunque spetta nei limiti stabiliti per gli interventi di isolamento termico delle superfici opache o di sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale esistenti e per gli altri interventi di efficientamento energetico di cui all’articolo 14 del decreto-legge n. 63 del 2013, eseguiti congiuntamente ad almeno uno dei precedenti interventi, realizzati sulle parti comuni degli edifici, sugli edifici familiari nonché sulle unità immobiliari funzionalmente indipendenti site all’interno di edifici plurifamiliari, anche se eseguiti mediante interventi di demolizione e ricostruzione con la medesima volumetria.

Si fa presente che, per gli interventi diversi da quelli che danno diritto al Superbonus restano applicabili le agevolazioni già previste dalla legislazione vigente in materia di riqualificazione energetica.

Quanto alla possibilità di cumulare i diversi bonus si segnala che, se l’intervento può accedere a diverse categorie agevolabili, il contribuente potrà avvalersi, per le stesse spese, di una sola delle agevolazioni previste (nel rispetto delle condizioni richieste per la categoria specifica). 

Diverso è il caso in cui il contribuente ponga in essere molteplici interventi riconducibili a diverse fattispecie agevolabili. In questa ipotesi sarà possibile godere di ciascuna agevolazione, (con relativo limite di spesa), purchè siano distintamente contabilizzate le spese riferite ai diversi interventi e sempre garantendo gli adempimenti richiesti dalla specifica detrazione.

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