Autotrasporto: agevolazioni per le imprese per il ricambio dei veicoli

Il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, con il Decreto 14 agosto 2020 pubblicato sulla GU n. 236 del 23 settembre 2020, ha definito le modalità di erogazione delle risorse stanziate per le imprese di autotrasporto al fine di consentire un ricambio del parco veicoli

Il DL n 124/2019 convertito con modificazioni dalla Legge n 157/2019 ha previsto all’art 53 il rilancio degli investimenti per il parco veicolare delle imprese di autotrasporto.

Per ciascuna delle annualità 2019 e 2020 sono state stanziate risorse finanziarie per circa 13 milioni di euro da destinare alle imprese di autotrasporto che intendano sostituire i veicoli oramai obsoleti ottenendo un minor livello di emissioni inquinanti.

Requisiti richiesti per il contributo:

  • gli incentivi sono destinati a beneficio delle imprese di autotrasporto di merci per conto di terzi attive sul territorio italiano attualmente iscritte al Registro elettronico nazionale (R.E.N.) e all’Albo degli autotrasportatori di cose per conto di terzi, la cui attività prevalente sia quella di autotrasporto di cose a determintate condizioni.

I soggetti interessati al contributo devono provvedere:

  • alla radiazione per rottamazione dei veicoli pesanti a motorizzazione termica fino alla classe antinquinamento euro IV e di massa complessiva a pieno carico pari o superiore a 3,5 tonnellate
  • alla acquisizione, anche con locazione finanziaria, di veicoli commerciali, nuovi di fabbrica, di massa complessiva a pieno carico pari o superiore a 3,5 tonnellate a trazione alternativa a metano (CNG), gas naturale liquefatto (LNG), ibrida (diesel/elettrico) ed elettrica (full electric), ovvero a motorizzazione termica conformi alla normativa antinquinamento euro VI di cui al Regolamento CE n. 595/2009.

Condizione per avere l’agevolazione:

  • i veicoli oggetto di radiazione per rottamazione devono essere stati detenuti in proprietà o altro titolo per almeno tre anni precedenti alla entrata in vigore del decreto
  • i beni acquisiti non possono essere alienati, concessi in locazione o in noleggio e devono rimanere nella piena disponibilità del beneficiario fino a tutto il 31 dicembre 2023, pena la revoca del contributo.

Il contributo non viene erogato anche nel caso di trasferimento della disponibilità dei beni oggetto degli incentivi nel periodo compreso tra la data di presentazione della domanda e la data di pagamento del beneficio. 

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