In Italia chi non può permettersi l’avvocato può chiedere il gratuito patrocinio a spese dello Stato, tuttavia bisogna soddisfare precisi requisiti di reddito.
Per il 2021 la soglia di reddito richiesta è 11.746,68 euro, nella quale rientrano i redditi da lavoro dipendente o autonomo, i redditi dei componenti del nucleo familiare convivente (tranne alcune eccezioni che vedremo) ed eventuali assegni di mantenimento o ammortizzatori sociali come il reddito di cittadinanza.
Ecco cosa c’è da sapere prima di richiedere il gratuito patrocinio a spese dello Stato.
Il nuovo limite di reddito per accedere al patrocinio gratuito è indicato nel Decreto del Ministero della Giustizia del 23 luglio 2020, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 24 del 30 gennaio 2021 e ammonta a 11.746,68 euro.
Tale importo è frutto dell’adeguamento biennale effettuato dall’Istat in base all’indice dei prezzi al consumo per famiglie e lavoratori, calcolato sul biennio precedente.
Ai fini del gratuito patrocinio a spese dello Stato rilevano tutte le tipologie di reddito, quindi quello per lavoro dipendente, autonomo, d’impresa, di capitale, redditi fondiari e così via.
Sono compresi nel computo anche i redditi esenti dall’Irpef e quelli esclusi dalla base imponibile a fini fiscali.
Anche i redditi percepiti dai familiari conviventi rientrano nel calcolo, salvo il caso in cui il giudizio per cui si procede riguardi diritti personalissimi tutelati dalla privacy oppure in costanza di conflitto d’interessi con gli altri membri della famiglia (ad esempio in caso di divorzio giudiziale).
La capacità economica del richiedente va intesa in senso ampio, per questo rilevano nel calcolo del reddito anche l’importo dell’assegno di mantenimento e divorzile e il reddito di cittadinanza.
Grazie al gratuito patrocinio i cittadini con difficoltà economiche che devono affrontare un giudizio possono ottenere un avvocato a spese dello Stato. Questo è previsto dal D.P.R. n°115 del 2002 secondo il quale:
- un cittadino può avvalersi dell’assistenza di un avvocato a spese dello Stato per un processo penale qualora sia indagato, imputato, condannato, persona offesa da reato, danneggiato che vuole costituirsi parte civile, responsabile civile o civilmente obbligato per la pena pecuniaria;
- un cittadino può avvalersi dell’assistenza di un avvocato a spese dello Stato per un processo civile, amministrativo, contabile o tributario, qualora le sua ragioni non risultino manifestamente infondate.
Oltre al limite di reddito, possono richiedere il gratuito patrocinio a spese dello Stato:
- i cittadini italiani;
- gli stranieri con regolare permesso di soggiorno al momento del sorgere del rapporto o del fatto oggetto del processo da instaurare;
- gli apolidi;
- gli enti o le associazioni che non perseguono fini di lucro e non esercitino attività economica.
Invece sono esclusi coloro che hanno una condanna definitiva per:
- associazione di stampo mafioso;
- le associazione per delinquere finalizzata al contrabbando di tabacchi lavorati esteri;
- produzione, traffico e detenzione illecita di sostanze stupefacenti o psicotrope.
Il limite reddituale stabilito per legge non si applica nel caso dei reati sessuali, ad esempio stalking, violenza sessuale e adescamento di minori. Le vittime di questi reati possono accedere al gratuito patrocinio a prescindere dal reddito.
