DL Sostegni, nuovo fondo perduto: scelta tra contributo e credito d’imposta

Il nuovo contributo a fondo perduto previsto dal DL Sostegni prevede non poche novità. Mentre si attende ancora l’approvazione del provvedimento, possiamo fare una panoramica della normativa basandoci sulla bozza datata 1° marzo. La prima novità da sottolineare è che il contribuente ha una scelta da fare: il soggetto richiedente in possesso dei requisiti può scegliere tra l’erogazione “liquida” del finanziamento e un credito d’imposta.

Nella bozza del provvedimento economico attualmente in circolazione sono definiti anche i parametri di calo del fatturato e le percentuali di erogazione del contributo.

Vediamo cosa prevede la bozza del Dl Sostegni e quali sono le novità, come i soggetti esclusi.

Il DL Sostegni cambia le regole per il contributo a fondo perduto: nella bozza in circolazione gli ultimi giorni viene data qualche informazione in più rispetto ai finanziamenti attesi da milioni di partite IVA.

La prima novità da sottolineare è che il contribuente può scegliere la modalità di erogazione del fondo perduto:

  • come contributo;
  • come credito d’imposta.

Attenzione, perché nelle istruzioni della bozza tale scelta viene definita come “irrevocabile”.

Se si sceglie la modalità di erogazione tramite credito d’imposta, quest’ultimo può essere usato solo in compensazione tramite modello F24 usufruendo dei servizi dell’Agenzia delle Entrate.

I nuovi contributi a fondo perduto possono essere richiesti dai soggetti che svolgono attività d’impresa, arte o professione titolari di partita IVA residenti o stabiliti nel territorio dello Stato.

Il contributo spetta esclusivamente ai soggetti:

  • con ricavi di cui all’articolo 85, comma 1, lettere a) e b), del testo unico delle imposte sui redditi, ovvero:
    a) i corrispettivi delle cessioni di beni e delle prestazioni di servizi alla cui produzione o al cui scambio è diretta l’attività dell’impresa;
    b) i corrispettivi delle cessioni di materie prime e sussidiarie, di semilavorati e di altri beni mobili, esclusi quelli strumentali, acquistati o prodotti per essere impiegati nella produzione;
  • con compensi di cui all’articolo 54, comma 1 del TUIR non superiori a 5 milioni di euro nel periodo d’imposta 2019.

Tra i possibili beneficiari del contributo quindi anche gli enti non commerciali, compresi gli enti del terzo settore e gli enti religiosi civilmente riconosciuti, in relazione allo svolgimento di attività commerciali.

Il secondo requisito per avere diritto al contributo a fondo perduto prevede che l’ammontare del fatturato e dei corrispettivi dei mesi di gennaio e febbraio 2021 sia inferiore ai due terzi dell’ammontare del fatturato e dei corrispettivi dei mesi di gennaio e febbraio 2019.

L’ammontare del contributo a fondo perduto è determinato applicando una percentuale alla differenza tra l’ammontare del fatturato e dei corrispettivi dei mesi di gennaio e febbraio 2021 rispetto all’ammontare del fatturato e dei corrispettivi dei mesi di gennaio e febbraio 2019.

Secondo la bozza del Dl Sostegni attualmente in circolazione, le percentuali sono individuate come segue:

  • 20% per i soggetti con ricavi o compensi non superiori a 400.000 euro nel periodo d’imposta 2019;
  • 15% per i soggetti con ricavi o compensi superiori a 400.000 euro e fino a 1 milione di euro nel periodo d’imposta 2019;
  • 10% per i soggetti con ricavi o compensi superiori a 1 milione di euro nel periodo d’imposta precedente 2019.

In ogni caso l’importo del contributo non può essere superiore a 150.000 euro ed è riconosciuto, comunque, per un importo non inferiore a 1.000 euro per le persone fisiche e a 2.000 euro per i soggetti diversi dalle persone fisiche.

Il contributo non concorre alla formazione della base imponibile delle imposte sui redditi e non concorre alla formazione del valore della produzione netta.

Come si determinano gli importi? Per i soggetti che hanno presentato la dichiarazione annuale IVA del 2019, sono state analizzate le comunicazioni delle liquidazioni periodiche IVA e le fatture elettroniche dei mesi di gennaio e febbraio 2019, per verificare l’incidenza della fatturazione elettronica rispetto all’ammontare complessivo delle operazioni attive di ciascun soggetto.

L’ammontare del fatturato e dei corrispettivi del bimestre gennaio/febbraio 2021 viene stimato in base all’ammontare delle fatture elettroniche di gennaio 2021 e all’incidenza della fatturazione elettronica rispetto al totale delle operazioni attive, come sopra individuata; per il mese di febbraio 2021, è stato applicato lo stesso trend registrato a gennaio 2021.

Per i contribuenti in regime forfettario, che non presentano dichiarazione IVA, è stato considerato l’importo medio bimestrale dei componenti positivi di reddito dichiarati.

Ai soggetti che hanno iniziato l’attività a partire dal 1° gennaio 2019 il contributo spetta anche in assenza dei requisiti di cui al presente comma.

Il nuovo contributo a fondo perduto non spetta:

  • ai soggetti la cui attività risulti cessata alla data di entrata in vigore del Dl Sostegni;
  • ai soggetti che hanno attivato la partita IVA dopo l’entrata in vigore del DL Sostegni;
  • agli enti pubblici dell’articolo 74 del TUIR;
  • agli intermediari finanziari e società di partecipazione di cui all’articolo 162-bis del TUIR.

Tutti dettagli relativi alla modalità di presentazione della domanda per ottenere il contributo a fondo perduto saranno regolamentati con un provvedimento ad hoc dell’Agenzia delle Entrate.

Per ora, la bozza del Dl Sostegni conferma che va presentata istanza con l’indicazione della sussistenza dei requisiti richiesti (quindi un’autocertificazione) e della modalità scelta di attribuzione del contributo (tra erogazione e credito d’imposta).

L’istanza può essere presentata, per conto del soggetto interessato, anche da un intermediario delegato al servizio del cassetto fiscale dell’Agenzia delle entrate.

La domanda va inoltrata entro sessanta giorni dalla data di avvio della procedura telematica per la presentazione della stessa.

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