È nullo l’accertamento se il contribuente produce via Pec solo i documenti richiesti dal fisco ma non consegna il questionario. Lo ha sancito la Corte di cassazione che, con l’ordinanza n. 11405 del 30 aprile 2021, ha accolto il ricorso di una società alla quale l’ufficio aveva dato 15 giorni per fornire chiarimenti sull’Iva e per riconsegnare firmato il questionario. Per risolvere la questione sul piano giuridico i supremi giudici hanno attinto ad alcuni principi sull’obbligo di contraddittorio da parte dell’amministrazione finanziaria. Sul punto hanno infatti ricordato che «in tema di accertamento fiscale, l’invio del questionario da parte dell’amministrazione finanziaria, previsto dagli aitt. 32, comma 4, dpr n. 600 del 1973 e 51, comma 5, dpr n. 633 del 1972, assolve alla funzione di assicurare – in rispondenza ai canoni di lealtà, correttezza e collaborazione propri degli obblighi di solidarietà della materia tributaria – un dialogo preventivo tra fisco e contribuente per favorire la definizione delle reciproche posizioni, essendo necessario che l’ufficio fissi un termine minimo per l’adempimento degli inviti o delle richieste, avvertendo il contribuente delle conseguenze pregiudizievoli che derivano dall’inottemperanza alle stesse senza che, in caso di mancato rispetto della suddetta sequenza procedimentale, sia invocabile la sanzione dell’inutilizzabilità della documentazione esibita dal contribuente solo con l’introduzione del processo tributario, trattandosi di obblighi di informativa espressione del medesimo principio di lealtà, il quale deve connotare, ai sensi degli artt. 6 e 10 Statuto del contribuente – l’azione dell’ufficio». In altre parole, il fisco ha una mera facoltà di interlocuzione con il contribuente e tale discrezionalità consente il potere altrettanto discrezionale di modificare ovvero di ritirare l’ordine di consegnare il questionario. D’altro canto, il mancato e compiuto rispetto dell’ordine procedimentale fissato a carico dell’amministrazione nell’esercizio di tale potere discrezionale non viene a inficiare di nullità l’atto impositivo emesso ma il contribuente può chiederne l’annullamento perché l’agenzia non ha rispettato il suo diritto di difesa, pur limitato all’invio del soli documenti e non del questionario.