Proroga al 31 maggio 2021 credito d’imposta per i canoni di locazione immobili a uso non abitativo e affitto d’azienda

Proroga al 31 maggio 2021 del credito d’imposta per i canoni di locazione degli immobili a uso non abitativo e affitto d’azienda a favore delle imprese turistico-ricettive, agenzie di viaggio e tour operator e per tutte le altre imprese e professionisti con riferimento ai canoni da gennaio a maggio 2021.

L’art. 3 del decreto sostegni bis, ancora in bozza, che dovrebbe essere approvato dal Governo entro la settimana prevede la proroga al 31 maggio del credito di imposta per i canoni di locazione immobili ad uso diverso dell’abitativo e affitto d’azienda.

Piu’ precisamente il 1° comma estende  e proroga il credito d’imposta per i canoni di locazione degli immobili a uso non abitativo e affitto d’azienda a favore delle imprese turistico-ricettive, agenzie di viaggio e tour operator dal 30 aprile 2021 al 31 maggio 2021.

Il secondo comma  invece riconosce agli altri soggetti esercenti attività d’impresa, arte o professione, con ricavi o compensi non superiori a 10 milioni di euro, nonché agli enti non commerciali, compresi gli enti del terzo settore e gli enti religiosi civilmente riconosciuti, il credito d’imposta per i canoni di locazione degli immobili a uso non abitativo e affitto d’azienda in relazione ai canoni versati con riferimento a ciascuno dei mesi da gennaio 2021 a maggio 2021.

Per questi soggetti individuati nel secondo comma il credito d’imposta spetta a condizione che l’ammontare medio mensile del fatturato e dei corrispettivi dell’anno 2020 sia inferiore almeno del 30 per cento rispetto all’ammontare medio mensile del fatturato e dei corrispettivi dell’anno 2019.

Il credito d’imposta spetta anche in assenza dei requisiti di cui al periodo precedente ai soggetti che hanno iniziato l’attività a partire dal 1° gennaio 2019.

Invariato l’ammontare del contributo che ricordiamo essere:

per le strutture alberghiere, agrituristiche e per le agenzie di viaggio, turismo, tour operator e stabilimenti termali

  • del 60 per cento dell’ammontare mensile del canone di locazione di immobili a uso non abitativo
  • del 50 per cento dell’ammontare mensile dei canoni per affitto d’azienda;

indipendentemente dal volume di ricavi e compensi registrato nel periodo d’imposta precedente.

Per tutti  gli altri soggetti spetta sempre sotto forma di credito d’imposta nella misura

  • del 60 per cento dell’ammontare mensile del canone di locazione di immobili a uso non abitativo
  • del 30 per cento dell’ammontare mensile dei canoni per affitto d’azienda.

L’agevolazione spetta ai soggetti con un volume di ricavi e compensi nell’anno 2019 fino a 10 milioni di euro e che abbiano registrato un ammontare medio mensile del 2020 inferiore di almeno il 30% rispetto all’ammontare medio mensile del 2019. La platea così definita corrisponde a quella dei soggetti beneficiari del contributo di cui dall’articolo 1 del dl 41/2021.

Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 si applicano nel rispetto dei limiti e delle condizioni previsti dalla Comunicazione della Commissione europea del 19 marzo 2020 C(2020) 1863 final “Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell’economia nell’attuale emergenza del COVID-19”, e successive modificazioni.

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