Fondo garanzia prima casa esteso ai giovani che non hanno compiuto 36 anni e incrementato di 290 milioni, con innalzamento della soglia compresa nel beneficio fino all’80% del prezzo; inoltre imposte esenti su acquisti e mutui: sono queste le misure in favore dell’acquisto della casa di abitazione previste dal decreto legge Sostegni-bis, approvato ieri dal consiglio dei ministri.
ETÀ
Il Fondo garanzia prima casa (articolo 1, comma 48, lettera c), della legge 147/ 2013) viene aperto a chi non ha compiuto 36 anni di età (mentre prima la norma comprendeva solo le persone di età inferiore ai 35 anni (articolo 1 della legge 92/2012).
GARANZIA SUI FINANZIAMENTI
Si alza all’80% del capitale la misura della garanzia per l’acquisto della casa. La quota è il rapporto tra l’importo del finanziamento e il prezzo d’acquisto dell’immobile, comprensivo degli oneri accessori.
DOTAZIONE
La dotazione del Fondo di garanzia per la prima casa è incrementata di 290 milioni di euro per l’anno 2021. Previsto un incremento ulteriore per il 2022.
IMPOSTE ESENTI
A favore dei giovani che non hanno ancora compiuto 36 anni di età nell’anno in cui l’atto è rogitato e con Isee fino a 30 mila annui si prevede l’esenzione dall’imposta di registro e dalle imposte ipotecaria e catastale. Se la transazione è soggetta a Iva, è riconosciuto un credito d’imposta di ammontare pari all’imposta sul valore aggiunto da portare a compensazione delle imposte di registro, ipotecaria, catastale, sulle successioni e donazioni dovute sugli atti e sulle denunce presentati dopo la data di acquisizione del credito, oppure a diminuzione delle imposte sui redditi delle persone fisiche dovute in base alla dichiarazione successiva alla data dell’acquisto. Il credito d’imposta, però, in ogni caso non dà luogo a rimborsi. Esenti dall’imposta sostitutiva delle imposte di registro, di bollo, ipotecarie e catastali e delle tasse sulle concessioni governative i finanziamenti per l’acquisto, costruzione e ristrutturazione immobili ad uso abitativo.
PERIODO
I benefici si applicano agli atti stipulati nel periodo compreso tra la data di entrata in vigore del decreto legge e il 30 giugno 2022.
RECUPERO
La disposizione prevede il recupero delle somme in caso di insussistenza delle condizioni e dei requisiti per beneficiare delle agevolazioni o di decadenza dalle stesse.
POLITICHE GIOVANILI
Il decreto incrementa il Fondo per le politiche giovanili (art. 19, comma 2, dl 223/2006): 30 milioni di euro per il 2021 per finanziare politiche di prevenzione e contrasto ai fenomeni di disagio giovanile e comportamenti a rischio, compresi quelli dovuti all’uso non consapevole delle piattaforme digitali, anche attraverso attività di assistenza e supporto psicologico, azioni volte a favorire l’inclusione e l’innovazione sociale nonché lo sviluppo individuale, la promozione di attività sportive per i giovani di età inferiore ai 35 anni.
FONDO MUTUI PRIMA CASA
Si applicheranno fino al 31 dicembre 2021 l’estensione del cosiddetto Fondo Gasparrini a professionisti, autonomi e imprenditori individuali e la sospensione delle rate di mutuo per le cooperative edilizie (art. 54, comma 1, dl 18/2020).
