Il Governo Draghi pensa a come poter cambiare il rapporto Fisco-contribuente mettendo in piedi un vero e proprio Patto fiscale, con dei premi per chi paga le tasse.
Questa l’idea di fondo del documento presentato dalle commissioni Finanze di Camera e Senato nell’ambito della riforma fiscale.
La logica alla base del premio è quella di instaurare un meccanismo di impegno reciproco tra lo Stato e il contribuente: vediamo come funziona.<
La data della chiusura dei lavori prevista è il 30 giugno: il documento presentato dalle Commissioni Finanze di Camera e Senato affronta i principali temi della riforma fiscale in 21 pagine.
Tra questi c’è per l’appunto il cosiddetto Patto fiscale, il cui obiettivo è quello di cambiare il rapporto Fisco-contribuente puntando a una relazione basata su “reciproco impregno”.
Che significa? Secondo il Sole 24 Ore, da un lato lo Stato deve allontanare ogni tendenza a considerare il contribuente un evasore che ancora non è stato scoperto, mentre il cittadino deve “internalizzare il beneficio collettivo che deriva dal pagamento dei tributi”, ovvero che dal versamento delle tasse derivano dei vantaggi in termini di beni e servizi pubblici.
La parte di “impegno” riguardante lo Stato non si configura solo come un approccio diverso al contribuente. Il documento delle commissioni Finanze evidenzia come ci vogliano dei comportamenti pratici e tangibili, come finestre più brevi per i controlli, o tagliando automaticamente i tempi dei rimborsi fiscali o i termini degli accertamenti.
Un taglio delle tempistiche, insomma, sia per quanto riguarda l’erogazione dei rimborsi che per i periodi di verifica.
Inoltre, per le commissioni Finanze andrebbe cambiato anche il meccanismo che regola le sanzioni, da cancellare nel caso i versamenti non vengano effettuati per errore o per “grave carenza di liquidità”.
Infine, anche la Riscossione va completamente riformata in un’ottica incentrata su efficacia ed efficienza.
Senza dubbio la sospensione per sei mesi del Programma Cashback. Dopo mesi di tira e molla tra maggioranza e opposizione, alla fine il rimborso del 10% delle spese sostenute con mezzi di pagamento tracciabile è stata messa in stand-by.
Si tratta, per ora, di uno stop di sei mesi, quindi da luglio a dicembre 2021. Ma cosa comporta in termini pratici, cioè per quanto riguarda l’accredito dei rimborsi spettanti? Facciamo chiarezza.
Se è vero che il Programma Cashback è stato sospeso dall’articolo 1 del decreto n.99/2021 (approdato in Gazzetta Ufficiale il 1° luglio), per quanto riguarda i relativi rimborsi spettanti bisogna fare una distinzione.
A essere rinviato è stato solo il rimborso del super cashback, cioè il premio di 1.500 euro ogni sei mesi per i primi 100.000 cittadini che effettuano il maggior numero di transazioni con pagamenti tracciabili.
La classifica è ancora consultabile tramite l’app IO. Come si legge sulle FAQ sia dell’app IO che sul sito, il cambiamento dei termini per l’accredito dei rimborsi è stato modificato solo in parte, appunto solo per il super cashback.
Il rimborso relativo al primo semestre del 2021 verrà accreditato (se spettante) entro il 30 novembre 2021, e quello relativo al primo semestre del 2022 (per le transazioni effettuate dall’1 gennaio al 30 giugno 2022) entro il 30 novembre 2022.
Il testo del decreto Fisco e Lavoro non ha modificato, invece, le tempistiche di erogazione del cashback. Chi si è iscritto al Programma e ha effettuato almeno 50 operazioni tracciate avrà quindi il suo rimborso entro 60 giorni dal 1° luglio.
Quindi, provando a semplificare in un calendario degli accrediti:
| CASHBACK | PERIODO DI RIFERIMENTO | RIMBORSO | SUPERCASHBACK | PERIODO RIFERIMENTO | RIMBORSO |
|---|---|---|---|---|---|
| 150 euro | gennaio-giugno 2021 | entro 60 giorni dal 1° luglio 2021 | 1.500 euro | gennaio-luglio 2022 | novembre 2021 |
| 150 euro | gennaio-giugno 2022 | entro 60 giorni dal 1° luglio 2022 | 1.500 euro | gennaio-luglio 2022 | novembre 2022 |
I rimborsi verranno erogati sul conto corrente indicato dal contribuente.
Novità per chi usa il POS nel 2021: il nuovo decreto Fisco, Lavoro e Imprese prevede un bonus del 100%.
Il provvedimento, pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 1° luglio, va ad aumentare il cosiddetto bonus POS del 30% sulle commissioni sui pagamenti elettronici, effettuati quindi con carta o bancomat.
Non solo: il decreto n. 99 del 30 giugno ha previsto altri due crediti d’imposta: uno per chi acquista il POS, e l’altro per chi usa (anche noleggiando) strumenti che consentono la memorizzazione e la trasmissione dei dati all’Agenzia delle Entrate.
Il decreto Fisco, Lavoro e Imprese contiene novità non indifferenti in merito ai pagamenti elettronici: da un lato infatti viene sospeso il Programma Cashback (proprio nel giorno di inizio del secondo semestre).
Dall’altro lato, però, incrementa le agevolazioni fiscali per le partite IVA che usano il POS.
Nel dettaglio, l’articolo 1 al comma 10 prevede il potenziamento del cosiddetto bonus POS dal 30 al 100%: significa che gli esercenti attività di impresa, arte o professioni possono recuperare l’intero importo delle commissioni dovute sui pagamenti elettronici dal 1° luglio 2021 al 30 giugno 2022.
Le agevolazioni per i pagamenti elettronici spettanti alle partite IVA non finiscono qui. Il decreto n. 99/2021 prevede infatti due nuovi crediti d’imposta: il primo bonus spetta per l’acquisto, il noleggio o l’utilizzo di strumenti che consentono forme di pagamento elettronico e per il collegamento con i registratori telematici.
Il credito d’imposta spetta nel limite massimo 160 euro di spesa, nelle seguenti misure:
- 70% per i soggetti i cui ricavi e compensi relativi nel 2020 fino a 200 mila euro;
- 40% per i soggetti i cui ricavi e compensi nel 2020 siano tra i 200mila e 1 milione di euro;
- 10% per i soggetti i cui ricavi e compensi nel 2020 siano compresi tra i 2 e i 5 milioni di euro.
Il secondo nuovo bonus previsto spetta alle partite IVA che acquistano, noleggiano o usano strumenti evoluti di pagamento elettronico che consentono la memorizzazione e la trasmissione dei dati.
Il credito d’imposta spetta nel limite massimo di spesa per soggetto di 320 euro, nelle seguenti misure:
- 100% per i soggetti i cui ricavi e compensi nel 2020 siano inferiori a 200mila euro;
- 70% per i soggetti i cui ricavi e compensi nel 2020 siano compresi tra 200mila euro e 1 milione di euro;
- 40% per i soggetti i cui ricavi e compensi nel 2020 siano compresi tra 1 e 5 milioni di euro.
Possiamo quindi riassumere importi e percentuali dei due crediti d’imposta previsti dal nuovo decreto del 1° luglio nella tabella di seguito:
acquisto o noleggio POS
| % CREDITO D’IMPOSTA POS | IMPORTO | LIMITE RICAVI E COMPENSI NEL 2020 |
|---|---|---|
| 70% | fino a 160 euro | fino a 200mila euro |
| 40% | fino a 160 euro | tra 200mila e 1 milione di euro |
| 10% | fino 160 euro | tra 1 e 5 milioni di euro |
acquisto o noleggio strumenti evoluti di pagamento elettronico
| % CREDITO D’IMPOSTA POS | IMPORTO | LIMITE RICAVI E COMPENSI NEL 2020 |
|---|---|---|
| 100% | fino a 320 euro | fino a 200mila euro |
| 70% | fino a 320 euro | tra 200mila e 1 milione di euro |
| 40% | fino a 320 euro | tra 1 e 5 milioni di euro |
I crediti d’imposta sono utilizzabili esclusivamente in compensazione e una volta sostenuta la spesa vanno indicati in dichiarazione dei redditi, sia in quella relativa all’anno di maturazione del credito che in quelle relative al periodo in cui si conclude l’utilizzo.
I bonus non concorrono alla formazione del reddito né ai fini delle imposte sui redditi né ai fini dell’Irap.
Partite IVA, al via i controlli dell’Agenzia delle Entrate: sono in arrivo le lettere di compliance relative all’omessa presentazione della dichiarazione IVA 2021 o del quadro VE.
Le novità sono contenute nel provvedimento del 30 giugno 2021, che segna l’avvio dell’operazione di collaborazione tra Fisco e contribuenti. Le lettere di compliance relative alla dichiarazione IVA saranno inviate al domicilio digitale del contribuente e rese disponibili all’interno del Cassetto Fiscale.
Ci sarà tempo fino al 29 luglio 2021 per mettersi in regola: la dichiarazione IVA omessa può essere inviata entro 90 giorni dalla scadenza ordinaria del 30 aprile. Più lunghi i tempi in caso di omessa compilazione del quadro VE.
Le lettere di compliance sono il primo step dei controlli effettuati dall’Agenzia delle Entrate. La missiva del Fisco sarà recapitata presso il domicilio digitale del titolare di partita IVA e la stessa sarà caricata anche all’interno del Cassetto Fiscale.
Chi sono i destinatari delle lettere del Fisco? I dettagli arrivano dal provvedimento pubblicato il 30 giugno 2021.
L’operazione compliance in materia di IVA interesserà professionisti e imprese che non hanno presentato la dichiarazione annuale relativa al 2020 o che, pur avendola presentata, non hanno compilato il quadro VE (operazioni attive).
Più nel dettaglio, l’Agenzia delle Entrate ha selezionato i destinatari delle lettere di compliance incrociando i dati delle fatture elettroniche, dei corrispettivi giornalieri e dell’esterometro, con quelli relativi per l’appunto alla dichiarazione IVA 2021. In caso di incongruenze, bisognerà fornire spiegazioni al Fisco e regolarizzare la propria posizione.
Al contribuente è consentito di spiegare i propri perché. Chi riceverà la lettera di compliance dell’Agenzia delle Entrate potrà richiedere informazioni o segnalare elementi, fatti e circostanze che giustificano la propria posizione.
In caso di violazioni, sarà invece necessario regolarizzarsi.
Sono due le vie previste:
- chi non ha omesso di presentare la dichiarazione IVA 2021 potrà inviarla entro 90 giorni dal 30 aprile, e quindi entro il 29 luglio, versando la sanzione ridotta con ravvedimento operoso;
- chi ha presentato la dichiarazione IVA 2021 ma non ha compilato il quadro VE potrà invece regolarizzare errori o omissioni entro la scadenza dei termini di accertamento, sempre beneficiando del ravvedimento operoso sulle sanzioni.
