Un saldo e stralcio a tappe forzate. Per la sanatoria dei ruoli di importo non superiore a cinque mila euro la prima scadenza è fissata per il 20 agosto prossimo. Entro tale data l’agente della riscossione trasmetterà infatti all’Agenzia delle entrate l’elenco dei codici fiscali dei debitori che hanno, uno o più debiti a ruolo, di importo residuo fino a cinque mila euro risultanti dai singoli carichi affidati alla riscossione dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2010. Tale elenco verrà poi sfoltito dall’Agenzia delle entrate che individuerà i soggetti che non hanno diritto alla sanatoria prevista dall’articolo 4 del DL n.41/2021, perché in possesso di redditi imponibili ai fini delle imposte sui redditi fino a 30.000 euro.
L’iter procedurale dovrebbe concludersi entro il 30 novembre 2021, termine entro il quale l’agente della riscossione trasmetterà agli enti titolari dei crediti iscritti in tali ruoli, l’elenco delle quote annullate, ai sensi della disposizione normativa da ultimo richiamata.
L’esatta scansione temporale entro la quale la sanatoria dei ruoli di importo non superiore a euro cinque mila dovrà materialmente compiersi, è fissata nel decreto attuativo del MEF del 14 luglio scorso.
Scorrendo il contenuto del decreto attuativo in oggetto emerge come il passaggio più delicato sia rappresentato proprio dalla fase intermedia nella quale, l’Agenzia delle entrate, dovrà individuare le posizioni da scartare sulla base del requisito reddituale previsto nel comma 4 dell’articolo 4 del DL n.41/2021.
Tale disposizione normativa prevede infatti espressamente che lo stralcio dei debiti a ruolo non si applica nei confronti delle persone fisiche che hanno conseguito, nel periodo d’imposta 2019, un reddito imponibile ai fini delle imposte sui redditi fino a 30.000 euro e dei soggetti diversi dalle persone fisiche che hanno conseguito, nel periodo d’imposta in corso alla data del 31 dicembre 2019, un reddito imponibile ai fini delle imposte sui redditi fino a 30.000 euro. L’articolo 2, comma 1, del decreto attuativo dispone al proposito che l’Agenzia delle entrate, entro il prossimo 30 settembre, restituirà l’elenco dei contribuenti ricevuto indicando i codici fiscali dei soggetti che, sulla base delle dichiarazioni dei redditi e delle certificazioni uniche presenti nella propria banca dati, risultano avere conseguito redditi imponibili superiori ai limiti indicati dal suddetto articolo 4, comma 4. In presenza di debiti a ruolo aventi i requisiti dell’ annullabilità ma rispetto ai quali vi sono più soggetti coobbligati, il terzo comma dell’articolo 2 del decreto attuativo dispone che lo stralcio del debito non potrà avvenire qualora almeno uno dei soggetti coobbligati risulti in possesso, sempre nel periodo d’imposta 2019, di redditi imponibili ai fini delle imposte di redditi superiore a 30.000 euro. Esaurite le verifiche dell’Agenzia delle entrate l’annullamento dei debiti verrà effettuato alla data del 31 ottobre 2021. Il decreto attuativo non prevede alcuna forma di comunicazione dell’avvenuto annullamento del debito a ruolo al soggetto debitore. Nessuna previsione in tal senso è contenuta nemmeno nella norma istitutiva della sanatoria in oggetto. Decorso il termine del 31 ottobre i debitori potranno dunque verificare l’avvenuto annullamento dei debiti a ruolo aventi le caratteristiche previste dall’articolo 4 del DL n.41/2021, attraverso un estratto della loro posizione presso l’agente della riscossione. Verifica che per i soggetti obbligati alla tenuta delle scritture contabili avrà rilevanza anche ai fini delle necessarie registrazioni conseguenti all’avvenuto annullamento di tali posizioni debitorie. (Italia Oggi)
