Ammortizzatori sociali per tutti, dal prossimo anno. Basterà la presenza di un solo dipendente a far scattare l’obbligo d’iscrizione al fondo di solidarietà bilaterale, se istituito, ovvero al Fis dell’Inps («fondo d’integrazione salariale» che oggi accoglie i datori di lavoro con più di cinque dipendenti). Salirà anche la contribuzione, attenuata solo nel 2022 da uno sgravio. Sul versante prestazioni, scompariranno l’assegno ordinario (Aso) e l’assegno di solidarietà sostituiti dall’assegno d’integrazione salariale, con diritto all’Anf. Lo stabilisce la bozza di Manovra 2022.
Capitolo ammortizzatori. La Manovra prevede una vera e propria riforma degli ammortizzatori (si veda anche ItaliaOggi di ieri), quindi pure dei «fondi solidarietà» (bilaterali e alternativi). Si ricorda che l’istituzione di tali fondi è prevista nei settori non coperti dalla cassa integrazioni (Cigo e Cigd), per garantire queste stesse tutele ai dipendenti di datori di lavoro che occupano più di cinque dipendenti (oggi).
Nessuno escluso. Attualmente sono 18 i fondi bilaterali istituiti, tra cui il Fis dell’Inps (per i settori in cui non c’è un fondo bilaterale di riferimento). Fino al 31 dicembre 2021, l’istituzione dei fondi bilaterali è obbligatoria nei settori senza Cig per i datori di lavoro con più di cinque dipendenti. Dal 1° gennaio 2022 l’obbligo scatterà per tutti i datori di lavoro, imprese e professionisti, anche con un solo dipendente. I fondi istituiti avranno tempo fino al 31 dicembre 2022 per adeguarsi alle nuove regole.
Una sola prestazione. Dall’anno prossimo cambierà nome la prestazione erogata da fondi bilaterali e Fis. Non sarà più l’assegno ordinario (in sigla Aso), ma assegno d’integrazione salariale. Sarà l’unica e sola prestazione erogata per le stesse causali previste per le integrazioni salariali, ordinarie e straordinarie, e per una durata non inferiore a quella di Cigo e Cigs. Al 31 dicembre 2021, quindi, chiederà i battenti l’altra prestazione: il c.d. assegno di solidarietà. La disciplina delle prestazioni è rimessa ai singoli fondi (dovranno farlo entro il 31 dicembre 2022, adeguando quella già esistente). Nel caso del Fis, l’assegno di integrazione salariale sarà erogato per:
– 13 settimane nel biennio mobile ai datori di lavoro con in media fino a cinque dipendenti;
– 26 settimane nel biennio mobile ai datori di lavoro con più di cinque dipendenti.
La contribuzione. È fissata da ogni singolo fondo. Per il Fis è attualmente pari a 0,65% per i datori di lavoro con più di 15 e 0,45% per quelli fino a 15 dipendenti. Dal 1° gennaio 2022, l’aliquota sarà pari a 0,5% per i datori di lavoro fino a cinque e 0,8% per quelli con più di cinque dipendenti. Confermato il contributo addizionale del 4% in caso di utilizzo della prestazione. Per il solo 2022 sono riconosciuti degli sconti contributivi. Inoltre, uno sgravio del 40% è previsto, dal 1° gennaio 2025, a favore dei datori di lavoro fino a 5 dipendenti che non fanno domanda di «assegno di integrazione salariale» per 24 mesi almeno. (Italia Oggi)
