Riscossione di 2,4 mld. Quasi mezzo milione i debitori

Già avviata la ricerca dei 2,4 miliardi di euro, di cui mezzo milione sono i contribuenti interessati.  Notificate in tempi record dall’Agenzia delle Entrate Riscossione le prime intimazioni con la richiesta di pagamento del debito residuo entro 5 giorni, poi, scatteranno direttamente le procedure esecutive e cautelari come fermi amministrativi, ipoteche e pignoramenti. Non vi alternativa al pagamento in quanto, per espressa previsione normativa di cui articolo 3 comma 14 lettera b) del dl 119/2018, in caso di decadenza dai piani non è possibile procedere con la rateizzazione del debito residuo ai sensi dell’articolo 19 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602.

La platea dei decaduti

Come evidenziato nella risposta (n.3-03022) del sottosegretario al Ministero dell’economia e delle finanze Maria Cecilia Guerra in commissione VI del Senato, ad una interrogazione formulata dal senatore Emiliano Fenu (M5S), erano 1,25 milioni i contribuenti in regola alla data del 1 gennaio 2020 con i piani di rottamazione-ter e saldo e stralcio (le due componenti della c.d. pace fiscale).

Il covid e l’insufficienza degli effetti delle disposizioni sospensive hanno poi dimezzato il numero dei contribuenti in regola nel 2022.

Il 14 dicembre scorso (considerati anche i 5 giorni di tolleranza) era infatti il termine ultimo stabilito per corrispondere tutte le rate di rottamazione ter e saldo e saldo e stralcio scadenti nel 2020 e 2021 e sospese durante la pandemia.

Oltre mezzo milioni di contribuenti, il 43% del totale di quelli un piano in regola al 1 gennaio 2020, non ce l’ha fatta a rispettare la maxi scadenza che prevedeva il versamento dell’intero ammontare sospeso in unica soluzione ed hanno perso tutti i benefici della definizione agevolata.

Come disposto dal già citato comma 14 dell’articolo 3 del dl 119/2018, oltre l’impossibilità di accedere a nuove rateizzazioni, in caso di mancato, insufficiente o tardivo versamento nei termini fissati delle rate, la sanatoria non produce effetti e riprendono a decorrere i termini di prescrizione e decadenza per il recupero dei carichi oggetto di dichiarazione. I versamenti effettuati sono acquisiti a titolo di acconto dell’importo complessivamente dovuto a seguito dell’affidamento del carico e non determinano l’estinzione del debito residuo, di cui l’agente della riscossione prosegue l’attività di recupero.

Attualmente siamo nella fase appena descritta ovvero l’agenzia delle entrate riscossione ha già ricalcolato il debito residuo, ricaricato le sanzioni e gli altri oneri stralciati per effetto delle sanatorie e notificato agli interessati la richiesta di pagamento.

Attenzione però che in alcuni casi le intimazione presentano anche carichi non oggetto di definizione agevolata per i quali è sempre possibile richiedere la dilazione sia standard, a 72 rate, sia quella straordinaria a 120 rate (se in possesso dei requisiti previsti).

Il 7 marzo la scadenza per i reduci

Se da un lato è partita in tempi record la riscossione, dall’altra, per il circa 57% dei contribuenti con i piani della rottamazione ter ancora in essere, si avvicina la scadenza con i cinque giorni di tolleranza della prima rata 2022.

Lo scorso 28 febbraio era infatti il termine ordinario per il versamento effettuabile fino al prossimo 7 marzo grazie alla disposizione agevolativa di cui all’articolo 3, comma 14-bis, del dl n. 119 del 2018 per cui sono ritenuti validi i versamenti effettuati entro 5 giorni dalla scadenza ordinaria della rata.

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