Non pagare le tasse per pagare gli stipendi non è un reato fiscale ma quasi uno stato di necessità. Nel capitolo sulle sanzioni (articolo 20) della bozza di legge delega di riforma fiscale che il consiglio dei ministri approverà oggi, si prevede «di rivedere i profili relativi alla effettiva sussistenza dell’elemento soggettivo, nell’ipotesi di sopraggiunta impossibilità a far fronte al pagamento del tributo, non dipendente da fatti imputabili al soggetto stesso, al fine di evitare che il contribuente debba subire conseguenze penali anche in caso di fatti a lui non imputabili». In altre parole il legislatore potrà decidere che esistono delle cause per cui c’è una sorta di obbligo all’evasione, o meglio evasione di necessità, di fronte a altre situazioni considerate altrettanti rilevanti come ad esempio, in maniera forse paradossale ma esemplificativa la scelta se pagare i propri dipendenti o versare i contributi di un imprenditore in carenza di liquidità. Nell’ottica di snellire e meglio coordinare il rapporto tra processo penale e gli altri riti in campo fiscale nella legge delega si prevede l’obbligo del giudice in sede penale di tenere conto delle definizioni raggiunte in sede amministrativa o giudiziale, implicanti l’irrilevanza del fatto ai fini penali, salva la possibilità di discostarsene, previa congrua motivazione.
Si estende poi il modello 231 per l’ambito fiscale anche alle imprese a cui non si applichi il regime di cooperative compliance (adempimento collaborativo), la delega prevede che la volontaria adozione di un efficace sistema di rilevazione, misurazione, gestione e controllo del rischio fiscale e la preventiva comunicazione di un possibile rischio fiscale da parte di imprese che non possiedono i requisiti per aderire all’istituto dell’adempimento collaborativo assumano rilevanza per escludere o ridurre l’entità delle sanzioni. Per le sanzioni amministrative la legge delega si pone come obiettivo quello di migliorare la proporzionalità delle sanzioni tributarie, attenuandone il carico e riconducendolo agli standard di altri Paesi europei; assicurare l’effettiva applicazione delle sanzioni, rivedendo il ravvedimento mediante una graduazione della riduzione delle sanzioni; e assicurare l’inapplicabilità delle sanzioni in misura maggiorata per recidiva prima della definizione del giudizio di accertamento sulle precedenti violazioni, meglio definendo le ipotesi stesse di recidiva.