Figli maggiorenni e mantenimento: la Cassazione chiarisce, il dovere dei genitori non finisce con i 18 anni

Una nuova sentenza della Corte di Cassazione segna un passo importante nel diritto di famiglia italiano, stabilendo un principio che potrebbe riguardare migliaia di genitori separati o divorziati: l’obbligo di mantenere economicamente i figli non si estingue automaticamente con la maggiore età, né si interrompe nel momento in cui i ragazzi lasciano la casa di famiglia per studiare o lavorare in un’altra città.

Con l’ordinanza n. 30179 del 2024, i giudici di Piazza Cavour hanno fatto chiarezza su una questione che, negli anni, ha alimentato contenziosi e interpretazioni contrastanti. Al centro della vicenda, il caso di un padre che aveva chiesto di essere sollevato dall’obbligo di versare l’assegno di mantenimento alle figlie ormai maggiorenni. Le ragazze, trasferitesi a Milano per proseguire gli studi universitari e iniziare esperienze lavorative a tempo determinato, erano ritenute dal genitore ormai abbastanza autonome da non necessitare più del suo sostegno economico. Una posizione che, in un primo momento, non aveva trovato accoglimento in tribunale.

La prima sentenza, infatti, aveva confermato il diritto delle figlie a ricevere l’assegno, evidenziando come la loro condizione non fosse ancora caratterizzata da una piena autosufficienza economica. Il percorso universitario era ancora in corso, così come i primi impieghi, troppo instabili per rappresentare una vera fonte di indipendenza. Tuttavia, la Corte d’appello aveva poi ribaltato questa decisione, accogliendo il ricorso del padre e decretando la cessazione del mantenimento. Secondo i giudici di secondo grado, il cambiamento di città e le esperienze lavorative, seppur temporanee, segnavano un’evoluzione significativa nella vita delle figlie, tale da giustificare la revoca dell’assegno.

Ma il verdetto finale è arrivato solo con il giudizio di legittimità. La Cassazione ha infatti ritenuto errata la valutazione della Corte d’appello, ribadendo che il diritto al mantenimento non si può ritenere automaticamente superato solo per effetto di un trasferimento o di un primo impiego. Al contrario, ciò che conta è la reale indipendenza economica del figlio maggiorenne: un requisito che, secondo i giudici, non era stato ancora raggiunto nel caso specifico.

Per rafforzare questa posizione, la Corte ha richiamato precedenti giurisprudenziali fondamentali. Già nel 2018, con la sentenza n. 5088, si era stabilito che il diritto al mantenimento deve essere valutato tenendo conto della concreta necessità economica del figlio e del ruolo del genitore nel garantire un sostegno proporzionato. Allo stesso modo, la decisione n. 12952 del 2016 aveva sottolineato l’obbligo di considerare l’impegno del figlio nella ricerca di un’autonomia reale, e non solo formale.

La nuova pronuncia della Cassazione ha quindi una portata che va ben oltre il singolo caso. Ribadisce, infatti, un principio fondamentale: il passaggio alla maggiore età non può diventare un pretesto per interrompere ogni forma di sostegno, soprattutto quando i figli sono ancora in fase di formazione o si trovano in una situazione lavorativa incerta. L’obbligo dei genitori si protrae fino a quando non si verifica una vera autosufficienza, intesa come capacità di provvedere stabilmente e dignitosamente al proprio sostentamento.

In questo quadro, viene confermata anche l’importanza di una valutazione personalizzata da parte del giudice. Non esiste un criterio unico o automatico: età, percorso formativo, opportunità lavorative, livello di professionalizzazione e situazione economica complessiva devono essere considerati con attenzione, caso per caso.

Con questa sentenza, la Cassazione non solo chiarisce un nodo giuridico, ma lancia anche un messaggio sociale: sostenere i figli non è solo un dovere legale, ma anche un impegno morale che si adatta ai tempi e alle difficoltà del mondo contemporaneo, dove l’ingresso nella piena vita adulta richiede spesso più tempo, risorse e supporto di quanto accadesse in passato.

Noemi De Noia

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