Risarcimento del danno da incidente stradale: la Cassazione riconosce il diritto alla liquidazione della sofferenza emotiva

Con l’ordinanza n. 27102 del 9 ottobre 2024, la Corte di Cassazione è tornata a pronunciarsi in tema di risarcimento del danno non patrimoniale derivante da incidente stradale, ribadendo un principio di rilevante portata sistematica: il risarcimento deve comprendere non solo la lesione all’integrità psicofisica, ma anche la sofferenza interiore e il turbamento emotivo patiti dalla vittima.

La Suprema Corte richiama, in primo luogo, il dettato dell’art. 32 della Costituzione, che tutela l’integrità psicofisica come diritto inviolabile della persona, nonché l’art. 2059 del codice civile, il quale disciplina il risarcimento del danno non patrimoniale. Secondo gli Ermellini, limitarsi a riconoscere il solo danno biologico non consente di ristabilire pienamente l’equilibrio leso dal fatto illecito: il risarcimento deve essere integrale, e quindi comprensivo anche del danno morale, inteso quale sofferenza soggettiva, ansia, paura o frustrazione conseguenti all’evento traumatico.

La decisione trae origine da un sinistro verificatosi a Belluno, in cui una donna era stata investita da un furgone mentre attraversava la carreggiata.
In primo grado, il Tribunale aveva rigettato la domanda risarcitoria, ritenendo la donna integralmente responsabile dell’accaduto. La Corte d’Appello, invece, rivalutando le dinamiche del fatto, aveva riconosciuto un concorso di colpa nella misura del 70% a carico del pedone e del 30% a carico del conducente, condannando quest’ultimo al pagamento di una somma a titolo di danno non patrimoniale, ridotta proporzionalmente in base al concorso di colpa.

La vittima, non soddisfatta, ricorreva in Cassazione, lamentando l’omessa distinzione, da parte del giudice di secondo grado, tra danno biologico e danno morale, entrambi riconducibili alla più ampia categoria del danno non patrimoniale.

La Corte, accogliendo il ricorso, ha ribadito che il danno biologico concerne la lesione dell’integrità psicofisica accertabile clinicamente, mentre il danno morale attiene al patimento interiore, alla perdita di serenità e all’alterazione dello stato emotivo della persona. Ignorare quest’ultima componente, si legge nella motivazione, significa negare alla vittima un ristoro effettivamente completo, in contrasto con i principi dell’ordinamento.

Nel suo ragionamento, la Suprema Corte richiama gli articoli 2054 c.c. (responsabilità per la circolazione dei veicoli) e 1227 c.c. (concorso di colpa del danneggiato), nonché la fondamentale pronuncia delle Sezioni Unite n. 26972/2008, che ha individuato le tre componenti del danno non patrimoniale:

  1. Danno biologico;
  2. Danno morale;
  3. Danno dinamico-relazionale, relativo all’alterazione delle abitudini di vita quotidiana.

Il giudice di merito, pertanto, deve valutare unitariamente il pregiudizio non patrimoniale, ma motivare in modo distinto le singole componenti nella sentenza, così da rendere trasparente la logica del calcolo risarcitorio.

Sotto il profilo pratico, la Corte conferma la centralità delle tabelle elaborate dal Tribunale di Milano, ormai considerate parametro nazionale per la liquidazione equitativa del danno alla persona. Tali tabelle prevedono, tra l’altro, la possibilità di includere in via presuntiva la sofferenza morale derivante dal fatto illecito. Ne consegue che il giudice, salvo motivazione contraria, è tenuto a riconoscere anche questa componente, fornendo una motivazione puntuale in merito ai criteri di liquidazione.

Nel caso di specie, la Corte d’Appello aveva correttamente accertato la dinamica del sinistro e ripartito le responsabilità, ma aveva omesso di specificare se l’importo liquidato comprendesse anche la sofferenza morale.
Rilevato tale vizio di diritto, la Cassazione ha cassato la sentenza con rinvio, disponendo che la Corte d’Appello, in diversa composizione, proceda a una nuova liquidazione conforme ai criteri milanesi, includendo espressamente il danno morale.

La pronuncia in commento riafferma con forza un principio consolidato ma spesso disatteso nella prassi: il risarcimento del danno alla persona deve essere globale e comprensivo di tutte le sue componenti.
Chi subisce un incidente stradale ha diritto non solo al ristoro per le lesioni fisiche, ma anche per il disagio psicologico e la sofferenza emotiva che ne derivano.
Una sofferenza che, pur non oggettivamente misurabile, costituisce una lesione reale della persona, tutelata dall’ordinamento e riconosciuta dalla più recente giurisprudenza di legittimità.

Noemi De Noia

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