Con la sentenza n. 12172 del 22 dicembre 2025, il Tribunale di Napoli affronta alcuni snodi fondamentali del diritto condominiale, chiarendo i confini del diritto di informazione dei condomini, l’insindacabilità nel merito delle decisioni assembleari e la piena validità delle delibere di approvazione dei bilanci anche in assenza di tabelle millesimali formalmente approvate.
La gestione economica del condominio continua a rappresentare uno dei principali terreni di conflitto nella convivenza collettiva. In questo ambito, il delicato equilibrio tra autonomia dell’assemblea e tutela delle posizioni individuali dei singoli partecipanti è frequentemente oggetto di contenzioso. La pronuncia del Tribunale di Napoli si inserisce in tale contesto, offrendo chiarimenti di rilievo sistematico su questioni ricorrenti nella prassi amministrativa e giudiziaria.
La controversia trae origine dall’impugnazione di alcune delibere assembleari con cui erano stati approvati i bilanci preventivi e consuntivi relativi agli esercizi 2023 e 2024. Una condomina contestava la legittimità delle deliberazioni, lamentando carenze informative, irregolarità nella gestione contabile e, soprattutto, l’illegittimità della ripartizione delle spese in mancanza di tabelle millesimali definitive.
Diritto di informazione e accesso alla documentazione contabile
Uno dei profili centrali esaminati dal Tribunale riguarda il diritto del condomino di accedere alla documentazione giustificativa delle spese. L’attrice sosteneva di non aver ricevuto, prima delle assemblee, copia dei documenti contabili necessari a una valutazione consapevole dei bilanci sottoposti al voto.
Il giudice partenopeo, richiamando l’art. 1130-bis c.c., ha ribadito che il diritto di informazione non si traduce in un obbligo generalizzato di trasmissione preventiva dei documenti da parte dell’amministratore. La norma riconosce ai condomini la facoltà di prendere visione dei giustificativi di spesa e di ottenerne copia, ma impone che tale diritto sia esercitato secondo modalità precise, recandosi presso il luogo indicato per la conservazione della documentazione.
Ne consegue che la mera richiesta di invio telematico dei documenti, non seguita da un’effettiva attivazione del diritto di accesso, non può essere invocata come causa di invalidità delle delibere assembleari. Il principio affermato rafforza una lettura funzionale del diritto di informazione, che non può trasformarsi in uno strumento di paralisi dell’attività deliberativa.
Insindacabilità delle scelte assembleari nel merito
La sentenza affronta poi il tema, frequentemente oggetto di contestazioni, della sindacabilità delle decisioni assembleari in relazione a specifiche voci di spesa, quali la manutenzione delle parti comuni, la gestione del verde, il servizio di guardiania e gli interventi connessi al Bonus Facciate.
Sul punto, il Tribunale riafferma un orientamento consolidato: il controllo giudiziale non può estendersi alla valutazione dell’opportunità, della convenienza o dell’economicità delle scelte adottate dall’assemblea, purché queste siano conformi alla legge e al regolamento condominiale. Le determinazioni in ordine alla gestione delle risorse comuni rientrano nella discrezionalità dell’organo assembleare e non sono suscettibili di sindacato nel merito.
Eventuali irregolarità nella fase esecutiva – quali errori nella comunicazione delle coordinate bancarie o nelle modalità di sollecito dei pagamenti – attengono alla responsabilità dell’amministratore e non incidono sulla validità originaria delle delibere di approvazione dei bilanci.
Ripartizione delle spese e assenza di tabelle millesimali
Di particolare rilievo è la posizione assunta dal Tribunale in ordine alla ripartizione delle spese in un condominio privo di tabelle millesimali approvate all’unanimità. La pronuncia chiarisce che tale circostanza non determina né l’invalidità delle delibere contabili né l’esonero dei condomini dall’obbligo di contribuzione.
In assenza di criteri convenzionali, trovano applicazione i criteri legali previsti dall’art. 1123 c.c., fondati sulla proporzionalità al valore della proprietà di ciascun partecipante. Richiamando la giurisprudenza di legittimità, il Tribunale sottolinea che, in sede contenziosa, il giudice può procedere alla determinazione dei valori millesimali incidenter tantum, limitatamente alla verifica della fondatezza della pretesa creditoria del condominio.
La sentenza opera inoltre una distinzione rilevante tra la delibera di approvazione del bilancio e lo stato di riparto. Se quest’ultimo è necessario per ottenere un decreto ingiuntivo immediatamente esecutivo ai sensi dell’art. 63 disp. att. c.c., la sua eventuale assenza non incide sulla validità della delibera di bilancio, restando comunque esperibili le ordinarie azioni giudiziarie di recupero del credito.
Una pronuncia a tutela della funzionalità condominiale
La sentenza n. 12172/2025 del Tribunale di Napoli si colloca nel solco di un orientamento volto a garantire stabilità e certezza alla gestione condominiale. Il giudice riafferma che le spese comuni devono essere sostenute da tutti i partecipanti, anche in presenza di assetti organizzativi non perfettamente formalizzati.
Il diritto di informazione del condomino trova confini precisi nelle modalità di esercizio, mentre le scelte assembleari restano sottratte al sindacato giudiziale sul merito. In definitiva, l’assenza di tabelle millesimali non può diventare un fattore di blocco della vita condominiale né un pretesto per sottrarsi agli obblighi contributivi, pena la compromissione stessa della funzione economica e sociale del condominio.
Noemi De Noia
