Chi riceve una sanzione per il passaggio con il semaforo rosso rilevata da un dispositivo automatico potrebbe avere validi motivi per contestarla se, nel corso del giudizio, la Pubblica Amministrazione non produce le immagini che documentano l’infrazione. È questo il principio ribadito dalla giurisprudenza, secondo cui il verbale da solo non è sempre sufficiente a dimostrare la responsabilità del conducente.
Può capitare di percorrere ogni giorno lo stesso tragitto e, nonostante ciò, vedersi recapitare una multa per aver oltrepassato un incrocio con il rosso. Nella maggior parte dei casi l’accertamento non viene effettuato da un agente presente sul posto, ma da apparecchi elettronici installati agli incroci che registrano automaticamente il passaggio dei veicoli.
Questi sistemi, regolarmente omologati dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, funzionano in modo autonomo e acquisiscono una sequenza di immagini o un filmato nel momento in cui un’automobile supera la linea di arresto con il semaforo già rosso. Proprio questo materiale fotografico rappresenta l’elemento fondamentale su cui si basa la contestazione.
La normativa, in particolare l’articolo 201 del Codice della strada, consente che tali violazioni siano accertate anche senza la presenza degli agenti di polizia, purché vengano utilizzati dispositivi omologati. Tuttavia, la regolarità dell’apparecchiatura non basta, da sola, a rendere inattaccabile la sanzione.
La giurisprudenza della Corte di Cassazione ha infatti chiarito, in diverse pronunce, che quando l’infrazione è rilevata esclusivamente da strumenti automatici, la documentazione fotografica assume un ruolo determinante. Lo stesso orientamento è stato confermato dal Giudice di Pace di Firenze con la sentenza n. 438 del 31 marzo 2020.
Nel caso esaminato dal giudice fiorentino, la Prefettura aveva depositato esclusivamente il verbale di accertamento e una sintetica memoria difensiva, senza allegare le fotografie scattate dal dispositivo elettronico. Una mancanza che, secondo il giudice, ha impedito di verificare in modo completo la correttezza dell’accertamento, determinando l’accoglimento del ricorso presentato dall’automobilista.
L’aspetto centrale della vicenda riguarda l’onere della prova. Sebbene sia il cittadino a promuovere l’opposizione contro la multa, non spetta a lui dimostrare di non aver commesso la violazione. È invece la Pubblica Amministrazione che deve fornire gli elementi necessari a dimostrare l’effettivo passaggio con il semaforo rosso, producendo tutta la documentazione disponibile, comprese le immagini registrate dal sistema di rilevazione.
La fotografia, infatti, non ha soltanto la funzione di identificare il veicolo coinvolto. Consente anche di verificare aspetti essenziali, come la corretta lettura della targa, l’effettivo superamento della linea di arresto quando il rosso era già acceso e l’eventuale presenza di altri mezzi che potrebbero creare dubbi sull’attribuzione dell’infrazione.
In assenza di questa prova, il giudice potrebbe non essere in grado di accertare con certezza la violazione contestata. Proprio per questo motivo, qualora la Pubblica Amministrazione non depositi il materiale fotografico durante il giudizio, il ricorso dell’automobilista può essere accolto con il conseguente annullamento della sanzione.
Noemi De Noia
