Entro il 16 marzo tsunami di adempimenti su imprese e professionisti

Entro il 16 marzo si abbatterà su imprese e professionisti uno tsunami di adempimenti. Senza contare l’oneroso invio delle spese sanitarie al portale Ts, che prevede una doppia trasmissione annuale su base semestrale, sono ben 13 le comunicazioni che imprese, professionisti ed enti del terzo settore dovranno trasmettere all’agenzia delle entrate entro il prossimo 16 marzo per, materialmente, compilare le dichiarazioni precompilate. Sono infatti ormai poche le voci tra quelle detraibili e deducibili presenti nei modelli che sfuggono all’obbligo comunicativo: si va dalle Cu 2022, ovvero le certificazioni uniche con i dati fiscali e previdenziali dei redditi da lavoro dipendente e assimilati erogati da sostituti d’imposta, alle comunicazioni contenenti i dati degli interessi passivi dei mutui, dei contributi previdenziali ed assistenziali, fino ad arrivare ai pagamenti collegati alle spese funebri, ai bonus edilizi, alle rette degli asili nido e delle università. Questo mare magnum di trasmissioni genera però un chiaro paradosso. Sebbene infatti la politica del precompilato sia quella di semplificare la vita fiscale a coloro che presentano il modello 730 (o redditi), il suffisso «Pre» riferito alla compilazione automatica delle dichiarazioni ricade praticamente tutto sulle spalle di un’ampia platea di operatori economici, enti no-profit compresi, obbligati a supportarne il peso economico e gestionale. Analizzando poi i fruitori effettivi dello strumento, soprattutto relativamente al 730 che vede ogni anno circa 22 milioni di dichiarazioni presentate, è possibile rilevare che circa 4 milioni di modelli, poco meno del 20% del totale, sono quelli inviati tramite l’utilizzo della precompilazione. Di questi 4 milioni di modelli poi, solo il 20% circa, più o meno quindi 800mila 730, sono accettati integralmente e senza nessuna modifica da parte del contribuente (circa il 4% del totale dei 730 presentati). Va però anche evidenziato che l’utilizzo modelli precompilati è in forte ascesa dal 2015 con un numero sempre maggiore di contribuenti che ne prendono visione e ne trasmettono poi il contenuto con o senza modifiche all’agenzia delle entrate.

Controlli light

Grazie alle novità introdotte dal decreto fisco-lavoro (dl 146/2021 convertito in legge 215/2021), a partire dallo scorso 21 ottobre (la data di entrata in vigore del dl), in caso di variazione dei dati contenuti nei modelli, le verifiche formali sono effettuabili unicamente sugli oneri detraibili o deducibili variati rispetto a quelli in possesso dell’agenzia. La disposizione è estremamente importante perché la previgente normativa di cui all’art. 5 comma 1 lett. a) del dlgs 175/2014 prevedeva l’inibizione dei controlli formali ex art. 36-ter dpr 600/73 sugli oneri detraibili e deducibili esposti nel modello trasmesso solo in caso di accettazione integrale dello stesso. Va specificato però, come chiaramente indicato alla lettera a) del primo comma dell’art. 5 pocanzi citato, che l’inibizione opera unicamente sui controlli formali mentre sui dati restano fermi ed attivi quelli sulla sussistenza delle condizioni soggettive che danno diritto alle detrazioni, alle deduzioni e alle agevolazioni. I citati controlli formali ex art. 36-ter del dpr 600/73 consistono nella verifica che i dati esposti nelle dichiarazioni siano conformi alla documentazione conservata dal contribuente ed ai dati rilevabili nelle comunicazioni presentate da altri soggetti o a quelli forniti da enti esterni. Tali controlli devono essere effettuati entro il 31 dicembre del secondo anno successivo a quello di presentazione della relativa dichiarazione.

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