In un’Italia dove sempre più giovani faticano ad acquistare una casa con le proprie forze, l’intervento economico dei genitori rappresenta spesso l’unica via per accedere al sogno di una casa di proprietà. Non è raro, infatti, che siano proprio mamma e papà a finanziare interamente l’acquisto di un immobile, intestandolo poi ai figli nella speranza di assicurare loro una stabilità futura. Ma cosa succede se, dopo aver fatto questo “regalo”, i rapporti familiari si deteriorano al punto tale da trasformare la casa in una fonte di conflitto? Può un figlio arrivare al punto di chiedere ai propri genitori di andarsene da quella casa che loro stessi hanno pagato?
A livello legale, la risposta potrebbe spiazzare molti. Se il genitore, pur avendo finanziato l’acquisto, ha intestato l’immobile al figlio, il proprietario legittimo è solo quest’ultimo. Questo avviene perché la legge configura tale operazione come una donazione indiretta: non si trasferisce direttamente la casa, ma si forniscono i mezzi economici affinché il figlio la acquisti a proprio nome. La Corte di Cassazione ha chiarito questo concetto in una sentenza del 2022 (n. 34865), sottolineando che, in assenza di prove che dimostrino un intento diverso (come un mandato fiduciario o un accordo di restituzione), il passaggio di denaro ha effetti reali e definitivi.
E qui arriva il nodo: chi finanzia non ha alcun diritto automatico a restare nell’abitazione. Anche se si sono sostenute spese importanti per ristrutturazioni o arredamenti, senza un accordo scritto il genitore non ha voce in capitolo sulla casa. L’unico modo per tutelarsi è prevedere fin dall’inizio un diritto reale, come l’usufrutto o il diritto di abitazione, formalizzato in un atto pubblico o in una scrittura privata autenticata, e trascritto nei registri immobiliari. Solo così il genitore può continuare a vivere legalmente nella casa, anche se non è il proprietario.
In mancanza di questa tutela formale, il genitore resta nell’immobile solo in virtù di una concessione verbale o di un comodato d’uso gratuito, che il figlio può revocare in qualsiasi momento. Certo, il figlio non può “cacciare” i genitori con la forza: non può cambiare la serratura, tagliare le utenze o usare altri mezzi coercitivi. Per ottenere il rilascio dell’immobile, deve rivolgersi a un giudice, il quale può concedere al genitore un tempo congruo per lasciare l’abitazione, valutando elementi come l’età, la salute o le condizioni economiche.
C’è poi la possibilità, seppur limitata, di revocare la donazione. Ma non basta un semplice litigio o un’incomprensione: la legge consente la revoca solo in casi estremamente gravi. Secondo l’articolo 801 del Codice Civile, il genitore può agire solo se il figlio ha commesso atti gravemente offensivi, ha arrecato danni economici volontari o ha rifiutato di prestare gli alimenti quando il genitore era in stato di bisogno. In questi casi, però, la richiesta deve essere fatta entro un anno dalla scoperta del fatto, e deve essere sostenuta da prove solide.
Alla luce di tutto questo, la prudenza diventa fondamentale. Molti genitori, spinti da affetto e generosità, intestano immobili ai figli senza valutare le conseguenze legali di un gesto apparentemente innocuo. Ma quando le relazioni familiari si incrinano, quella generosità può trasformarsi in un boomerang, lasciando i genitori senza tutele e, in alcuni casi, senza casa.
La lezione è chiara: quando si tratta di immobili, l’amore non basta. Serve anche la lungimiranza giuridica. E, soprattutto, serve scrivere nero su bianco diritti e doveri, per evitare che un gesto d’amore diventi, col tempo, motivo di profonda amarezza.
Noemi De Noia
