Quando ci si trova a dover contestare una multa per l’uso del cellulare alla guida, spesso si pensa che basti fornire una propria versione dei fatti per ribaltare l’esito del verbale. Ma la realtà giuridica è ben diversa, come ha recentemente ribadito la Corte di Cassazione con l’ordinanza n. 12925 del 14 maggio 2025. Il messaggio dei giudici è chiaro: se il pubblico ufficiale dichiara di aver visto personalmente il conducente utilizzare il telefono, la sua parola fa piena prova — e non basta una semplice difesa per mettere in discussione quanto riportato.
Nel nostro ordinamento, infatti, i verbali redatti da agenti di Polizia, Carabinieri o Polizia Locale, quando riguardano fatti osservati direttamente, godono di una cosiddetta “fede privilegiata”. Questo significa che il loro contenuto viene considerato veritiero fino a prova contraria. E quella prova contraria può arrivare solo attraverso un’azione ben precisa: la querela di falso. Senza di essa, non è possibile mettere in discussione quanto riportato nel verbale.
Il principio, sancito dagli articoli 2699 e 2700 del Codice Civile, attribuisce all’atto pubblico un valore probatorio elevato, che copre sia la provenienza del documento che i fatti dichiarati. Dunque, se un agente afferma di aver visto il conducente impegnato in una conversazione telefonica, anche solo per pochi secondi, quella dichiarazione diventa praticamente incontestabile a meno che non si percorra la via, tutt’altro che semplice, della querela di falso.
Ed è proprio su questo punto che la Corte di Cassazione ha voluto fare chiarezza. Non tutte le contestazioni al verbale sono uguali: se si tratta di vizi formali evidenti o errori materiali — come una data inesistente o un numero di targa errato — allora è possibile presentare ricorso ordinario, ad esempio al Giudice di Pace. Ma quando si entra nel merito di quanto affermato dall’agente, contestandone la veridicità o l’esattezza percettiva, l’unico strumento efficace resta la querela di falso, che può essere promossa esclusivamente davanti al Tribunale civile in composizione collegiale.
Questo tipo di procedimento, però, è complesso e tutt’altro che automatico. Può essere avviato come ricorso autonomo o durante un processo già in corso, ma in entrambi i casi la parte che lo promuove ha l’onere di provare l’inesattezza dell’atto contestato. Per farlo, può ricorrere a ogni tipo di prova: fotografie, video (come quelli di una dashcam), testimoni oculari, consulenze tecniche o persino ispezioni dei luoghi.
Va chiarito, però, che la querela di falso non sospende automaticamente i termini per impugnare la multa: chi intende contestare il verbale deve quindi muoversi in tempi rapidi e con grande precisione procedurale. Se la contestazione viene sollevata durante un altro processo, sarà il giudice a decidere se la querela è fondata e, in caso affermativo, sospendere il procedimento in attesa dell’esito della causa sulla falsità del verbale.
Insomma, la recente pronuncia della Cassazione ribadisce quanto la posizione del cittadino, in casi come questi, sia delicata. Contestare la parola dell’agente non è impossibile, ma richiede un’azione giudiziaria complessa, riservata ai casi in cui si è davvero certi di trovarsi di fronte a un errore grave o a un’alterazione dei fatti. Altrimenti, il verbale resta una prova granitica, capace da sola di giustificare la sanzione.
Un monito chiaro per chi pensa di poter archiviare una multa con una semplice spiegazione: quando il cellulare è tra le mani e un agente è lì a vederlo, servono ben più di parole per ribaltare la sanzione.
Noemi De Noia
