Cartelle esattoriali via PEC, la Cassazione: notifica nulla se manca la raccomandata dopo il deposito su InfoCamere

Quando una cartella esattoriale non può essere notificata tramite PEC perché l’indirizzo del destinatario risulta inattivo o non valido, il semplice deposito dell’atto nell’area riservata di InfoCamere non è sufficiente. L’Agenzia delle Entrate-Riscossione è infatti tenuta a inviare anche una raccomandata informativa: se questo passaggio viene omesso, la notifica può essere dichiarata invalida. Lo ha chiarito la Corte di Cassazione con l’ordinanza n. 14584 del 17 maggio 2026.

Il caso: cartelle milionarie mai recapitate via PEC

La vicenda nasce da tre cartelle di pagamento emesse nei confronti di una società lombarda per un importo complessivo di circa 2,68 milioni di euro. I tentativi di notifica tramite posta elettronica certificata, effettuati nel corso del 2019, erano falliti perché il gestore del servizio aveva restituito il messaggio di errore “indirizzo non valido”.

A seguito dell’esito negativo della PEC, l’Agenzia delle Entrate-Riscossione aveva seguito la procedura prevista dalla normativa allora vigente, depositando gli atti nell’area riservata di InfoCamere e pubblicando l’avviso per quindici giorni. Tuttavia, non aveva inviato la raccomandata destinata a informare il contribuente dell’avvenuto deposito.

La società ha quindi impugnato le successive intimazioni di pagamento sostenendo di non aver mai avuto conoscenza delle cartelle. I giudici tributari di primo e secondo grado hanno accolto il ricorso, ritenendo irregolare la procedura adottata dall’Amministrazione finanziaria.

Il chiarimento della Suprema Corte

La controversia è arrivata davanti alla Corte di Cassazione, chiamata a stabilire quale valore avesse l’omissione della raccomandata prevista dall’articolo 60 del D.P.R. n. 600 del 1973, nella versione applicabile ai fatti.

Secondo i giudici di legittimità, quando la notifica via PEC non va a buon fine per un indirizzo inattivo, inesistente o comunque irraggiungibile, il deposito telematico su InfoCamere costituisce soltanto una fase della procedura. Perché la notifica possa considerarsi validamente eseguita, l’Agenzia deve anche spedire una lettera raccomandata che informi il destinatario dell’avvenuto deposito.

La Cassazione ha precisato che la legge non richiede una raccomandata con avviso di ricevimento. È quindi sufficiente una raccomandata semplice, senza la necessità di dimostrare che il contribuente l’abbia effettivamente ricevuta. Resta però indispensabile che l’Amministrazione possa provare di averla almeno spedita.

L’onere della prova resta a carico del Fisco

Nel procedimento esaminato, l’Agenzia delle Entrate-Riscossione non è riuscita a dimostrare nemmeno l’avvenuta spedizione della raccomandata informativa. Proprio questa omissione è risultata decisiva.

La Corte ha quindi confermato l’annullamento delle notifiche, pur correggendo in parte la motivazione dei giudici tributari. Se infatti non è necessario produrre una ricevuta di ritorno, è comunque essenziale dimostrare che la raccomandata sia stata inviata. In mancanza di tale prova, la procedura di notifica non può considerarsi perfezionata e le cartelle esattoriali restano prive di validità.

L’ordinanza ribadisce così un principio importante: quando la notifica tramite PEC fallisce e si ricorre al deposito su InfoCamere, la raccomandata informativa non rappresenta un semplice adempimento formale, ma un passaggio indispensabile per rendere efficace la notificazione degli atti tributari.

Noemi De Noia

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