Un ambiente di lavoro caratterizzato da comportamenti vessatori, emarginazione o continue umiliazioni può avere conseguenze molto gravi sulla salute del lavoratore. Se il datore di lavoro non interviene per impedire queste condotte, può essere chiamato a rispondere dei danni subiti dal dipendente. A ribadirlo è la Corte di Cassazione con l’ordinanza n. 5436 del 2026, che torna a fare chiarezza sui criteri per il risarcimento del danno non patrimoniale nelle vicende di mobbing e stress lavorativo.
La vicenda: anni di pressioni e un grave peggioramento della salute
Il caso riguarda un dipendente di Nexans Italia S.p.A., che aveva denunciato di essere stato vittima per lungo tempo di comportamenti ostili sul luogo di lavoro. Secondo quanto emerso nel processo, il clima lavorativo avrebbe inciso profondamente sul suo equilibrio psicologico, provocando un disturbo ansioso-depressivo evoluto nel tempo in una patologia di maggiore gravità.
In primo grado il Tribunale di Latina aveva riconosciuto la responsabilità dell’azienda, liquidando un risarcimento di 80 mila euro per i danni non patrimoniali e dichiarando illegittimo anche il licenziamento intimato per il superamento del periodo di comporto. Le assenze dal lavoro, infatti, erano state ritenute direttamente collegate alla malattia provocata dalle condizioni lavorative.
Successivamente la Corte d’Appello di Roma, dopo una nuova consulenza medico-legale, ha rideterminato il risarcimento in 71.165,45 euro, distinguendo le diverse componenti del danno e applicando le Tabelle del Tribunale di Milano con una personalizzazione dell’importo in base alle peculiarità del caso.
Danno biologico e danno morale non coincidono
La Suprema Corte ha respinto sia il ricorso del lavoratore sia quello presentato dalla società, confermando integralmente la decisione della Corte d’Appello.
Nell’ordinanza viene ribadito un principio ormai consolidato: il danno biologico e il danno morale rappresentano due voci autonome e non possono essere considerate come un’unica categoria risarcitoria.
Il danno biologico riguarda infatti la lesione dell’integrità psicofisica accertabile sul piano medico-legale. Il danno morale, invece, comprende la sofferenza interiore, il turbamento emotivo e il dolore soggettivo vissuti dalla persona, aspetti che non possono essere misurati esclusivamente attraverso parametri sanitari ma che devono essere valutati autonomamente dal giudice sulla base delle prove raccolte.
Il giudice può aumentare il risarcimento
La Cassazione ha inoltre ricordato che il giudice può personalizzare l’importo del risarcimento quando le circostanze concrete rendono il caso più grave rispetto a quello ordinario.
Nel procedimento esaminato, la Corte d’Appello aveva aumentato del 44% il valore risultante dalle Tabelle di Milano, motivando l’incremento con la particolare intensità delle sofferenze patite dal lavoratore e con le conseguenze che la vicenda aveva avuto sulla sua vita personale e professionale.
Secondo i giudici di legittimità, una valutazione di questo tipo rientra nella discrezionalità del giudice di merito e non può essere rimessa in discussione in Cassazione quando risulta adeguatamente motivata.
Un principio che rafforza la tutela dei lavoratori
L’ordinanza conferma che il datore di lavoro ha il dovere di garantire un ambiente lavorativo sicuro anche sotto il profilo della salute psicologica dei dipendenti. Se omette di intervenire per impedire comportamenti persecutori o situazioni di mobbing, può essere condannato a risarcire integralmente i danni subiti dal lavoratore.
La decisione ribadisce inoltre che il risarcimento deve tenere conto non solo delle conseguenze cliniche sulla salute, ma anche della sofferenza personale e del pregiudizio umano derivanti da un’esperienza lavorativa particolarmente traumatica, con una valutazione che va effettuata caso per caso.
Noemi De Noia
