Tetto al prezzo dell’energia elettrica a 180 euro Megawattora fino al 31 marzo 2023. Le compagnie elettriche che producono energia attraverso energia eolica, solare, geotermica, idroelettrica, combustibile da biomassa (escluso il biometano), rifiuti, nucleare, lignite, prodotti petroliferi grezzi e torba dovranno versare quanto raccolto in eccedenza per compensare i costi in aumento di famiglie e imprese. Una mossa che raccoglierà almeno 117 miliardi di euro. La commissione europea il 9 settembre scorso aveva proposto il tetto ai ricavi di questi produttori di energia elettrica definiti “inframarginali”, perché producono attraverso tecnologie con costi inferiori rispetto a quello sopportato dai produttori “marginali”, cioè quelli che producono elettricità attraverso gas o petrolio. Questi produttori inframarginali hanno ottenuto ricavi eccezionali, spiegano da Bruxelles, con costi operativi relativamente stabili, poiché sono state le centrali a gas ad aver fatto impennare il prezzo all’ingrosso dell’elettricità. Ma il prezzo stabilito garantirà guadagni alle imprese energetiche. Per mantenere un margine di sicurezza necessario, infatti, la commissione ha stabilito un tetto calibrato significativamente al di sopra delle aspettative medie di prezzo degli operatori di mercato per le ore di punta, prima dell’invasione dell’Ucraina da parte della Russia.
Imposta sugli extraprofitti. Il secondo strumento che finanzierà il caro-bollette è un’imposta temporanea sugli extraprofitti generati dalle attività nei settori del petrolio, del gas, del carbone e delle raffinerie che non sono coperti dal tetto. Il contributo del 33% sarà riscosso dagli stati membri sugli extraprofitti del 2022 e 2023 calcolati sulla media degli utili dei quattro esercizi fiscali successivi al 2018 e dai quali è esclusa una franchigia del 20%. Le entrate raccolte dagli stati membri, stimate in 25 miliardi di euro, sono quindi utilizzate per famiglie e imprese, in particolare alle famiglie vulnerabili, alle imprese più colpite e alle industrie ad alta intensità energetica. Gli stati membri possono anche finanziare progetti transfrontalieri in linea con gli obiettivi di REPowerEU o utilizzare parte delle entrate per il finanziamento di misure di tutela dell’occupazione o di promozione degli investimenti nelle energie rinnovabili e nell’efficienza energetica.
Per quanto riguarda l’imposta sugli extraprofitti, il regolamento indica un tasso minimo che gli stati membri possono superare, oppure possono combinare il nuovo contributo con misure simili già introdotte a livello nazionale, come ad esempio con l’imposta sugli extraprofitti già in vigore in Italia. Possono anche scegliere di applicare il contributo di solidarietà a un insieme più ampio di imprese, purché ciò rimanga compatibile con il regolamento proposto. Allo stesso tempo, gli stati membri mantengono il diritto di introdurre misure più ambiziose sia in termini di riduzione dei consumi di energia che di limitazione dei ricavi dei produttori di energia elettrica, purché siano proporzionate, non distorcano il funzionamento dei mercati all’ingrosso dell’energia, non compromettano i segnali di investimento e siano in linea con il diritto dell’Unione. All’interno del regolamento, infine, in deroga alle norme dell’Unione in materia, è stata concessa la possibilità per gli stati membri di applicare interventi pubblici nella fissazione dei prezzi per la fornitura di energia elettrica inferiore ai costi alle pmi. Gli interventi, tuttavia, devono tenere conto del consumo annuo del beneficiario degli ultimi 5 anni e devono incentivare la riduzione della domanda.
