Nell’era dello shopping digitale, è ormai comune che anche i più giovani – spesso ancora minorenni – si avventurino tra piattaforme e-commerce, app di abbonamenti e persino servizi legati al mondo delle criptovalute. Ma cosa succede se un figlio minorenne, magari con una carta prepagata ricaricata dai genitori, acquista online senza alcuna autorizzazione? I genitori sono obbligati a pagare? E il contratto è valido?
La risposta, in molti casi, è rassicurante per mamme e papà: no, non si è automaticamente tenuti a pagare, e anzi il contratto può essere annullato. Questo è quanto emerge con chiarezza dal quadro normativo attuale, che distingue tra “capacità giuridica” e “capacità di agire”. Mentre la prima si acquisisce alla nascita, la seconda – cioè il potere di compiere atti giuridici validi come sottoscrivere un contratto – scatta solo con il raggiungimento della maggiore età, fissata al compimento dei 18 anni.
Perciò, se un minorenne conclude un contratto senza il consenso esplicito o l’intervento di un genitore o tutore, quell’accordo non è nullo, ma resta annullabile. Ciò significa che può produrre effetti giuridici provvisori, ma viene meno se uno dei soggetti legittimati – i genitori durante la minore età, oppure il ragazzo stesso una volta maggiorenne – ne chiede formalmente l’annullamento.
Il caso classico? Un tredicenne che acquista uno smartphone da centinaia di euro online, usando la carta prepagata dei genitori o una a lui intestata. Se il pagamento avviene senza che i genitori ne sappiano nulla, è perfettamente legittimo richiedere l’annullamento del contratto e il rimborso dell’importo, a condizione di restituire il bene integro. Il venditore, in questi casi, non può pretendere il rispetto del contratto né esigere il pagamento da parte dei genitori.
Infatti, se è vero che i genitori rispondono civilmente per danni causati a terzi dai figli (come prevede l’art. 2048 del Codice Civile), non sono automaticamente vincolati da obbligazioni contrattuali assunte dai figli senza autorizzazione. Per questo, hanno il pieno diritto di rifiutarsi di pagare acquisti online non concordati e, anzi, di avviare la procedura per ottenere un rimborso.
Il percorso da seguire è piuttosto lineare: occorre contattare il venditore il prima possibile, meglio se tramite PEC o raccomandata, segnalando che l’acquirente è minorenne e privo di capacità di agire. È necessario anche restituire il prodotto, integro, usando una spedizione tracciabile, e richiedere formalmente il rimborso.
Ma non sempre è possibile annullare. La legge prevede infatti una significativa eccezione: se il minore ha agito in modo fraudolento per nascondere la propria età – ad esempio falsificando un documento d’identità – il contratto potrebbe diventare irrevocabile. In questo caso, il venditore potrebbe opporsi all’annullamento, sostenendo di essere stato vittima di un inganno doloso. Diversa, invece, è la situazione in cui il minore si limiti a spuntare una casella in cui dichiara di avere almeno 18 anni: in questi casi, la giurisprudenza tende a ritenere ancora possibile l’annullamento, perché il semplice “clic” non basta a configurare un raggiro vero e proprio.
Il messaggio è chiaro: la legge tutela i genitori, soprattutto quando i figli effettuano spese non autorizzate e fuori dalla loro portata. Ma è altrettanto evidente che l’attenzione deve restare alta: educare i minori a un uso consapevole del denaro online e monitorare gli strumenti di pagamento a loro disposizione resta il miglior antidoto contro brutte sorprese.
Noemi De Noia
